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Reddito di cittadinanza: i lavoratori in nero vanno assunti

L'INL precisa che non sussiste alcuna impossibilità giuridica all'assunzione del percettore di RdC. Per ottenere la revoca della sospensione dell'attività il datore dovrà regolarizzarli


di Lucia Izzo - Il decreto legge istitutivo del Reddito di Cittadinanza (RdC) ha introdotto un aiuto economico per contrastare la povertà e garantire il diritto al lavoro. Un intervento particolarmente incisivo e innovativo che ha avuto ripercussioni in diversi ambiti.


Reddito di cittadinanza: le sanzioni per chi abusa

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I requisiti per ottenerlo, infatti, sono assai particolareggiati e le sanzioni nei confronti di chi rende dichiarazioni false o mendaci, oppure di chi abusa dello strumento, sono allo stesso modo molto gravose. Particolari disposizioni si rivolgono nei confronti di coloro che assumono "in nero" i percettori del Reddito di Cittadinanza e sul punto l'INL ha recentemente fornito alcune precisazioni.

Per approfondimenti: Reddito cittadinanza, carcere per chi attesta il falso

Come noto, chi impiega lavoratori in maniera irregolare rispetto agli obblighi previsti dalla legge, rischia di incorrere in sanzioni alquanto pesanti. La c.d. maxisanzione per lavoro nero è prevista dal D.L. n. 12/2002 (conv. in L. n. 73/2002), la cui disciplina è stata integralmente riscritta dall'art. 22 del d.Lgs. n. 151/2015.

Le sanzioni per i lavoratori in nero

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Attualmente, le sanzioni sono strutturate in relazione alla durata della prestazione irregolare; l'art. 3 del D.L. n. 12/2002 prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato, si rischi una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.


Il comma 3-quater del medesimo art. 3, inoltre, prevede che le sanzioni siamo aumentate del 20% qualora siano impiegati lavoratori stranieri in maniera irregolare oppure minori in età non lavorativa.

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto che gli importi dovuti per le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002, per le condotte realizzatesi dal 1° gennaio 2019, siano incrementati ulteriormente del 20%. I datori di lavoro "recidivi", ovvero destinatari di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, rischiano il raddoppio della sanzione

Reddito di Cittadinanza e lavoro nero

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Il decreto legge n. 4/2019 ha previsto che la maggiorazione del 20% degli importi della c.d. maxisanzione, di cui all'art. 3, comma 3 quater, D.L. n. 12/2002, scatti anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.

Nella recente Circolare n. 8/2019 (qui sotto allegata), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche fornito ulteriori chiarimenti sul punto.

Fermo restando il necessario riscontro, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione, sulla circostanza in ordine al godimento del Rdc da parte del nucleo familiare di appartenenza del lavoratore, l'INL ha chiarito che il richiamo all'art. 3, comma 3 quater del citato D.L. n. 12/2002 comporta la non diffidabilità dell'illecito.

Rdc, il lavoratore va assunto

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Per altro verso, l'Ispettorato ha sottolineato che non sussiste una impossibilità giuridica all'assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc. Pertanto, il datore di lavoratore che vuole vedersi revocato l'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività dell'attività imprenditoriale (cfr. art. 14 del d.lgs. n. 81/2008) dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.

Data: 03/08/2019 10:30:00
Autore: Lucia Izzo