L'ordine di sospensione dei lavori dell'Ispettore del lavoro
Il d.l. 223/06 convertito in legge con disegno di legge n. 741/06 definitivamente approvato il 02/08/06 all'art. 36 bis comma 1, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia e di contrastare il lavoro ?nero? stabilisce che qualora il personale ispettivo del Ministero del lavoro rinvenga in un cantiere edile lavoratori i cui nominativi non siano riportati sui libri obbligatori ed essi rappresentino il 20% o oltre della forza lavoro presente ovvero qualora riscontri nello stesso cantiere reiterate violazioni delle norme di cui agli artt. 4, 7, 9 d.lgs. 66/03 dettate in materia di durata massima dell' orario di lavoro e di riposi giornalieri o settimanali, esso puo' adottare un ordine di sospensione dei lavori . Il legislatore conferisce all'ispettore del lavoro (ed anche all'addetto alla vigilanza, stante l'omnicomprensività insita nel richiamo al personale ispettivo del Ministero del Lavoro) la potestà di impartire tale ordine, in presenza della ricorrenza dei presupposti legittimanti da esso posti : accertata presenza di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie nella percentuale indicata e/o riscontro di reiterate violazioni delle norme sull'orario di lavoro. (Gennaro Lezzi - www.laprevidenza.it)
Articolo di Gennaro Lezzi
Data: 12/09/2006
Autore: www.laprevidenza.it