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F24: la banca paga per gli errori

Per la Cassazione, è responsabile la banca che non informa la cliente della compilazione incompleta dell'F24, che le costa la notifica di una cartella di pagamento


di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, come precisato nell'ordinanza n. 20640/2019 (sotto allegata) la banca è tenuta al rispetto della diligenza professionale e al conseguente obbligo di informare immediatamente il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato. Ha quindi ragione la cliente a ritenere responsabile la banca a cui ha conferito mandato di pagamento, di non averla informata per tempo dell'incompleta compilazione del modulo F24, che le è costato la notifica di una cartella di pagamento.

La vicenda processuale

A.M.G conviene dinanzi al Giudice di Pace un istituto di credito, chiedendo la condanna al risarcimento della stessa per i danni conseguenti all'omessa comunicazione dell'esito negativo del mandato conferito per il pagamento dell'Irpef tramite F24 non compilato in modo completo. L'attrice deduce la responsabilità contrattuale della Banca, con riferimento alla disciplina del mandato, al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi. La Banca convenuta si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Giudice di Pace respinge la domanda, attribuendo all'attrice l'esclusiva responsabilità dell'errata compilazione del modulo F24. La correntista a questo punto ricorre in appello, ma la Banca resiste. Il Tribunale in veste di giudice d'Appello, respinge l'appello con aggravio delle spese. Per il Tribunale, come per il Giudice di Pace, la banca non è responsabile dell'errata compilazione del modulo, di cui invece è responsabile in via esclusiva la cliente, considerato che la banca ha assolto ai propri oneri informativi.

Ricorre quindi in Cassazione la A.M.G facendo presente come "Alla stregua delle regole che governano il rapporto di mandato, il dipendente della Banca avrebbe dovuto verificare allo sportello le mancanze di compilazione di alcuni campi del modello F24 (codice ufficio e codice atto) e comunque era mancata la comunicazione alla cliente, tentata solo telefonicamente. La comunicazione era avvenuta solo con la ricezione da parte della cliente dell'estratto conto trimestrale, nel mese successivo alla chiusura del trimestre 1/10-31/12/2006 ben oltre la data in cui si doveva effettuare il pagamento dell'imposta, provocando così l'emissione della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate."

La Banca intimata deposita procura speciale al difensore e memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Responsabile la banca che non adempie all'obbligo informativo del mandato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20640/2019 dichiara fondato il ricorso e rinvia al Tribunale in diversa composizione. Per gli Ermellini il mandato prevede l'adempimento "degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico."

Richiamando l'art. 1176 c.c precisa poi che, per quanto riguarda le obbligazioni relative all'adempimento di un'attività professionale, occorre valutare la diligenza con cui viene svolta "con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale" mentre il comma 2 dell'art. 1710 c.c. "obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato."

Nel caso di specie invece "La Banca ha assunto di aver cercato di contattare telefonicamente la cliente senza successo in data 9/11/2006, ma non ha né dedotto, né dimostrato, di avervi successivamente insistito, né di aver inviato immediata comunicazione, tantomeno con lo strumento più rapido a disposizione, al domicilio della propria cliente; a tal proposito con la memoria la controricorrente attribuisce, del tutto erroneamente, a controparte l'onere di dimostrare la propria reperibilità al domicilio eletto nel contratto di conto corrente al quale neppure allega di aver inviato una comunicazione anteriore all'estratto conto del gennaio del 2017."

Leggi anche:

- Il modello F24

- La responsabilità della banca

Data: 03/08/2019 20:00:00
Autore: Annamaria Villafrate