Ecobonus, al via lo sconto in fattura
di Annamaria Villafrate - L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 31 luglio 2019 (sotto allegato) chiarisce le modalità attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 10, del d.l n. 34/2019 che prevedono l'opzione dello sconto in alternativa alla detrazione per chi effettua opere di efficientamento energetico o antisimiche.
Vediamo quali sono gli obblighi comunicativi all'Agenzia delle Entrate a carico del committente e del fornitore per usufruire dell'opzione prevista dalla legge:
- Ecobonus e sismasbonus: esercizio e comunicazione dell'opzione
- Contributo e sconto
- Recupero del credito da parte del fornitore
- Cessione del credito d'imposta
Ecobonus e sismasbonus: esercizio e comunicazione dell'opzione
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste in caso di interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 d.l n. 63/2013) possono optare, in alternativa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha eseguito le opere suddette.
Chi intende esercitare l'opzione deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Il soggetto che ha diritto alle detrazioni deve comunicarlo, ricorrendo alle funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e deve contenere i dati richiesti e indicati nel provvedimento del 31 luglio (sotto allegato), a pena di inammissibilità.
In alternativa può effettuare detta comunicazione tramite gli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo apposito, che può essere inviato agli uffici anche tramite posta elettronica certificata, allegando il documento identificativo.
Contributo e sconto
Il contributo corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, così come previsti dagli artt. 14 e 16 del dl n. 63/2013 sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.
L'importo della detrazione tiene conto delle spese complessivamente sostenute durante il periodo d'imposta, compresa la somma non corrisposta al fornitore per effetto dello sconto previsto come opzione alle detrazioni.
Se poi le opere sono state eseguite da più fornitori la detrazione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ognuno. L'importo dello sconto non riduce l'imponibile ai fini IVA e viene indicato nella fattura emessa facendo riferimento all'art. 10 del dl n. 34/2019, che lo contempla.
Recupero del credito da parte del fornitore
Il fornitore che ha eseguito le opere e che ha praticato lo sconto recupera tale importo sotto forma di credito d'imposta da portare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Prima però il fornitore deve confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione e attestare che ha praticato lo sconto ricorrendo alle funzioni disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.Una volta comunicata l'opzione deve presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del versamento.
Cessione del credito d'imposta
Il fornitore può anche decidere, in alternativa, di cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, i quali però non possono più cederli, così come è esclusa in ogni caso la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari, e amministrazioni pubbliche di cui al dlgs n. 165/2001.
Anche in questo caso, la comunicazione della cessione deve avvenire da parte del fornitore, ricorrendo ai mezzi messi a disposizione dell'area riservata del sito dell'Agenzia.
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Data: 04/08/2019 19:00:00Autore: Annamaria Villafrate