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Militari: speciale elargizione legge n. 308/1981

Il beneficio è stato ritenuto alla stregua di un diritto di natura prevalentemente assistenziale; la giurisdizione non è del giudice amministrativo


Avv. Francesco Pandolfi - Le liti relativi al beneficio previsto dall'art. 6 co. 1 legge n. 308/81, nel testo aggiunto dall'art. 2 legge n. 280/91: "ai familiari dei soggetti di cui al prec. art. 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di p.s. e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge n. 624 del 28.11.1975 e successive modificazioni", in precedenza erano attribuite al giudice amministrativo.

L'indirizzo della Cassazione

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Con le sentenze della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 23300/16 e 23396/16 è stato ritenuto che queste cause ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario.

Perché il nuovo indirizzo

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Il perchè di questo nuovo indirizzo è il seguente.
In presenza dei requisiti richiesti, le vittime dirette o i loro familiari superstiti sono titolari di una posizione giuridica di diritto soggettivo, rispetto alla quale l'amministrazione è priva di potere discrezionale su qualsiasi aspetto, come l'erogabilità e la qualificazione del beneficio.
Il beneficio può riguardare anche soggetti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, ma abbiano svolto un servizio, posto che la norma estende la disciplina, inizialmente dettata per i dipendenti pubblici, anche a soggetti come i militari di leva, i volontari civili, i cittadini, i familiari superstiti ecc.

Il beneficio ha natura assistenziale

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In quest'ottica, il beneficio di cui si parla è stato ritenuto alla stregua di un diritto di natura prevalentemente assistenziale, volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara, a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 7923/19 pubblicata il 18.06.2019 ha fatto il punto sul beneficio in questione, confermando la giurisdizione del giudice ordinario.

Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 06/08/2019 17:00:00
Autore: Francesco Pandolfi