Decreto sicurezza bis è legge: ecco cosa prevede
Dopo la questione di fiducia posta dall'esecutivo, il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sicurezza-bis fortemente voluto dal Ministro Salvini. Tutte le novità e il testo della nuova legge
di Lucia Izzo - Il Decreto Sicurezza bis è legge, ma non senza polemiche e contestazioni. Nella serata di ieri, 5 agosto, il Senato ha definitivamente approvato, senza emendamenti nè articoli aggiuntivi, il testo licenziato dalla Camera per il d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 53/2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (sotto allegato).
Per approfondimenti Decreto sicurezza-bis: ok della Camera
L'esecutivo, tra le proteste dal PD, aveva posto la questione di fiducia sul testo. La votazione che ha reso legge il provvedimento ha contato 160 voti a favore (quasi la maggioranza assoluta), 57 contrari e 21 astensioni, tra i quali figura una pattuglia di 5 senatori M5S che hanno abbandonato l'emiciclo. Assenti ben 32 senatori.
- Salvini: "Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria"
- Immigrazione: nuovi poteri al Ministro dell'Interno
- Migranti: maximulte fino a un milione di euro alle Ong
- Confisca e distruzione della nave
- Favoreggiamento immigrazione clandestina: potenziate indagini e intercettazioni
- Fondo premialità per le politiche di rimpatrio
- Pene più aspre per i manifestanti
- Manifestazioni sportive: misure per contrasto alla violenza
- Pacchetto Polizia
- Affitti brevi e turistici: comunicazioni alle questure entro 6 ore
Salvini: "Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria"
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"Oggi bado ai fatti", ha esultato Matteo Salvini, che ha affidato a Twitter la sua soddisfazione: "Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle Forze dell'Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è Legge. Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria".
Già prima del voto, invece, il provvedimento è stato al centro di una campagna di protesta da parte dell'opposizione e di associazioni, sindacati e volontari, sotto l'egida dello slogan: "La disumanità non può diventare legge".
Dopo l'approvazione, tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, la ONG italiana Mediterranea Saving Humans ha scritto: "Un giorno triste per il nostro Paese. Da oggi siamo disumani". Stesso tenore anche sul profilo della ONG Open Arms: "Il decreto Sicurezza bis è legge. Difficile trovare le parole per spiegare alle persone a bordo che averle salvate ha un prezzo. Un milione di euro. #megliomultatichecomplici".
Nonostante il clima di tensione, tuttavia, il provvedimento "cavallo di battaglia" del Ministro dell'Interno è oramai diventato legge e sono molte le misure approvate: spiccano quelle sul contrasto dell'immigrazione clandestina, con sanzioni fino a un milione di euro e confisca della nave, ma è presente anche una stretta contro la violenza in occasione di manifestazioni ed eventi (anche sportivi) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché un pacchetto di misure dedicato alle Forze dell'Ordine.
Immigrazione: nuovi poteri al Ministro dell'Interno
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Il testo si apre con le misure in materia di immigrazione. L'art. 1 integra il T.U. sull'immigrazione prevedendo che il Ministro dell'interno, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale.
Ciò è consentito per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure qualora si concretizzino le condizioni previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
Migranti: maximulte fino a un milione di euro alle Ong
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Pesantissime conseguenze rischiano le ONG e coloro che non ottemperano alle limitazioni o ai divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione.
In particolare, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è stata introdotta una maxi multa in caso di violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro (importo ritoccato in peius alla Camera).
Se responsabile dell'illecito è il comandante della nave, l'armatore o il proprietario del mezzo sarà con questi solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa e dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante (potendosi poi rivalere nei suoi confronti).
Confisca e distruzione della nave
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Oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto anche l'immediato sequestro, con conseguente confisca dell'imbarcazione utilizzata per commettere le violazioni. Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare saranno imputati all'armatore e al proprietario della nave, salva l'ipotesi in cui le imbarcazioni siano assegnate per fini istituzionali alle alle Capitanerie di porto o alla Marina militare che ne facciano richiesta.
Qualora al sequestro faccia seguito la confisca definitiva dell'imbarcazione, la stessa sarà acquisita al patrimonio dello Stato per essere assegnata all'amministrazione che l'ha utilizzata durante il sequestro, oppure assegnata ad altre pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, oppure venduta anche per parti separate.
Qualora l'imbarcazione non sia utilmente impiegabile e sia rimasta invenduta per due anni, si procederà alla distruzione, applicando le pertinenti disposizioni del TU in materia doganale (DPR n. 43 del 1973).
Favoreggiamento immigrazione clandestina: potenziate indagini e intercettazioni
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Il D.L., intervenendo sull'art. 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, ne estende l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina.
Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.
Modificato anche l'art. 380 del codice di procedura penale: viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'art. 1100 del codice della navigazione.
Previsto uno stanziamento di risorse pari a 500mila euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 1,5 milioni per il 2020 al fine di potenziare le operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Fondo premialità per le politiche di rimpatrio
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La riforma istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE.
In particolare, il fondo è destinato a finanziare interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale, nonché intese bilaterali. Ancora, avrà una dotazione inziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale.
Pene più aspre per i manifestanti
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Il provvedimento interviene con numerose disposizioni in materia di regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
Arresto e ammenda a chi rende difficoltoso il riconoscimento
In primis, è stabilito il divieto d'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona:
- senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Inasprita la pena edittale per entrambe le modalità di commissione: si rischia l'arresto da due a tre anni e l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro in caso di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Lancio di oggetti: fino a 4 anni di reclusione
È punito con la reclusione da uno a quattro anni, invece, chi nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Si tratta della medesima condotta già punita qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive: infatti, la riforma fa espressamente salva la disciplina prevista dalla legge n. 401/1989. Dall'ipotesi del pericolo per l'integrità delle persone, si distingue quello per l'integrità delle cose per cui è prevista la pena più lieve della reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Pene più aspre per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale
Il provvedimento ha anche inasprito le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza.
Inoltre, è stata introdotta una specifica aggravante qualora le condotte dei reati di "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale", "Resistenza a un pubblico ufficiale" e 338 "Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti" siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Non sarà possibile, inoltre, l'archiviazione per "lieve tenuità del fatto", inoltre, nei confronti di coloro che abbiano commesso reati di violenza, minaccia, oltraggio o resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Manifestazioni sportive: misure per contrasto alla violenza
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Per contrastare, in particolare, la violenza in occasione di eventi sportivi si introduce tra le aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. anche l'avere commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Ai sensi dell'art. 64 c.p., in assenza di concorso di circostanze, la presenza di tale nuova aggravante comune comporta l'aumento della pena edittale fino a un terzo.
Stabilizzato l'arresto in flagranza differita
La riforma provvede anche a stabilizzare nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita nei seguenti casi:
- per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto;
- per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto
La stabilizzazione dell'istituto è avvenuta sopprimendo il riferimento temporale al 30 giugno 2020 previsto dall'art. 10 del decreto-legge n. 14 del 2017.
Ampliato il DASPO in occasione di competizioni sportive
Il Decreto Legge è intervenuto con diversi aggiornamenti sulla disciplina del c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata. Il questore potrà disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di una serie di soggetti.
Si tratta di chi è stato denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, anche se hanno solamente incitato o inneggiato alla violenza.
Rischiano il Daspo, inoltre, anche coloro che risultino aver tenuto nelle medesime circostanze, anche all'estero e sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.
Infine, il divieto di accesso potrò scattare anche nei confronti di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti.
Inoltre, intervenendo sul c.d. Codice antimafia, viene consentito il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Più tutela agli arbitri e lotta al bagarinaggio
Nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, è stata estesa la tutela attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti.
Nei confronti delle società sportive, invece, scatterà il divieto di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
Nel mirino del decreto sicurezza bis anche la vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.
Altre modifiche in tema di DASPO
Tra le altre modifiche in materia di DASPO si segnala l'aggiunta del reato di rissa (art. 588 c.p.) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del DASPO.
Aumentata la durata della misura di prevenzione per i recidivi e coloro che abbiano già violato un precedente DASPO: nei confronti di persona già destinataria del DASPO, la durata del nuovo divieto, non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10.
Il DASPO per fatti commessi all'estero, invece, potrà essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva.
Pacchetto Polizia
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Hanno trovato spazio nel provvedimento anche diverse misure destinate al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.
Oltre agli stanziamenti di fondi pubblici per potenziare le menzionate operazioni di polizia sotto copertura per contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si prevede di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia.
Viene, inoltre, aumentata l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: il monte ore annuo è elevato a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.
Tra le altre misure emerge anche l'autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione.
Altre novità, infine, riguardano il raccordo e il coordinamento di istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato, lo stanziamento di risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e la modifica circa l'importo dei buoni pasto spettante al personale del comparto sicurezza e difesa
Affitti brevi e turistici: comunicazioni alle questure entro 6 ore
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Si segnala anche la modifica dei termini entro i quali i gestori delle strutture ricettive dovranno comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate: per i soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione suddetta dovrà avvenire entro sei ore dall'arrivo delle persone alloggiate.
L'entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell'interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.
Si rammenta che tale obbligo di comunicazione ridotto a sei ore (anziché 24 ore) dal provvedimento in esame, per i soggiorni non superiori a un giorno, vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte) nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.
Autore: Lucia Izzo