Codice rosso in vigore
di Annamaria Villafrate - Da oggi 9 agosto è in vigore il Codice Rosso, legge n. 69 del 19 luglio 2019 (sotto allegata), che attraverso importanti modifiche soprattutto al codice penale e al codice di procedura penale, si pone l'obiettivo d'introdurre strumenti più efficaci e rapidi in favore delle donne e dei minori vittime di violenza domestica e di genere, senza trascurare l'ulteriore finalità di recuperare i condannati che si sono macchiati di questi reati.
- Legge Codice rosso in vigore: cosa cambia
- Le principali novità procedurali
- Le novità nel codice penale
Legge Codice rosso in vigore: cosa cambia
In vigore da oggi il Codice Rosso, legge n. 69/2019 sulla violenza domestica e di genere. Tante le novità in materia, tra le quali si segnalano l'obbligo per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria, di frequentare corsi finalizzati alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere, stanziamenti per i minori orfani di crimini domestici e percorsi di reinserimento per i condannati per reati di violenza e maltrattamento. Molte le novità introdotte nel codice penale e di procedura penale. Vediamo le più importanti.
Le principali novità procedurali
Le novità introdotte nel codice di procedura penale si pongono la finalità di accelerare il procedimento nella fase di acquisizione della notizia di reato e di assunzione delle informazioni.
Viene estesa ai reati di violenza domestica e collegati, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che impone alla polizia giudiziaria l'obbligo di comunicare immediatamente la notizia di reato, quando sussistono ragioni di urgenza.
Attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 362 co. 1 bis c.p.p si dispone che, in relazione ai reati di violenza domestica e di genere il Pm debba assumere "informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa."
Obbligo inoltre di trasmettere i provvedimenti che applicano, revocano o sostituiscono misure cautelari, così come quelli che archiviano o dispongono la conclusione delle indagini preliminari al giudice competente nella causa di separazione, divorzio o affidamento dei figli minori.
Le novità nel codice penale
Per quanto riguarda le novità del codice penale le norme più significative sono senza dubbio quelle che introducono due nuove fattispecie, quella che punisce chi costringe al matrimonio una persona e quella sulla nuova fattispecie di reato di lesioni permanenti al viso punito con la reclusione fino a 14 anni.
Con l'introduzione dell'art. 387 c.p., chi viola gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati.
Più tutela per i minori che assistono ai reati di violenza domestica e di genere, considerati anch'essi persone offese. Reato di maltrattamento aggravato se commesso in danno di minori, donne in stato di gravidanza e disabili.
Reclusione fino a 6 anni e multe fino a 15.000 euro per chi diffonde video o immagini sessualmente esplicite, pena aumentata se a commettere tali reati è il coniuge, anche separato o divorziato, o persona legata da una relazione affettiva o se il fatto è commesso con mezzi informatici e telematici.
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Data: 09/08/2019 17:00:00Autore: Annamaria Villafrate