Riforma giustizia tributaria
di Annamaria Villafrate - Tra le varie proposte di legge presentate per riformare la giustizia tributaria la n. 1526/2019 (sotto allegata) dell'on. Centemero per completezza e organicità risulta la più importante e completa che dal 1° agosto è all'esame della commissione giustizia in sede referente. Esistono inoltre altri disegni di legge (tra cui il n. 243 e il n. 244 sotto allegati) dei quali tuttavia non è ancora iniziato l'esame.
- La proposta di riforma della giustizia tributaria
- I soggetti della giustizia tributaria
- Nomina dei giudici onorari
- Competenza per materia e valore
- Nomina e giuramento
- Durata dell'incarico e decadenza
- Trattamento economico, responsabilità e sanzioni disciplinari
- Consiglio della giustizia Tributaria
- Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
La proposta di riforma della giustizia tributaria
La proposta di legge n. 1526/2019 del deputato Centemero, contenente la riforma della giustizia Tributaria è stata assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente il 1° agosto 2019. La proposta nasce dall'esigenza di riformare l'intera giurisdizione tributaria e di farne la quinta magistratura, accanto a quella amministrativa, contabile, militare e ordinaria, tenendo conto delle istanze avanzate dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Presentata il 23 gennaio 2019, non solo disciplina nel dettaglio tutti gli aspetti del nuovo ordine, ma istituisce anche il Consiglio della magistratura tributaria e una sezione specializzata della Cassazione.
Esaminiamo le principali novità previste dalla proposta:
I soggetti della giustizia tributaria
I soggetti che compongono la giustizia tributaria sono il giudice onorario, il tribunale tributario e la corte d'appello tributaria. Il primo e il secondo hanno sede presso i tribunali ordinari, quello del gravame nelle corti d'appello.
Gli organi della giustizia tributaria devono applicare le norme del dlgs n. 546/1992 e quelle del codice di procedura civile compatibili. La gestione e l'organizzazione di questo organo giudicante spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
I presidenti dei tribunali o delle Corti di appello tributari restano in carica 5 anni e l'incarico non è rinnovabile. I presidenti dei tribunali tributari, delle sezioni dei tribunali, delle corti d'appello e delle sezioni delle corti di appello sono nominati tra coloro che hanno vinto un concorso pubblico apposito, secondo la graduatoria.
Selezione per concorso
Il concorso per i giudici dei tribunali tributari, su base regionale, è riservato a chi è in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, nella prova orale ha ad oggetto il diritto tributario e la procedura civile.
Per diventare giudice di Corte d'appello invece i candidati devono superare una selezione per concorso su base regionale per titoli ed esami orali su diritto tributario e procedura civile, ma in questo caso occorre che la laurea sia stata conseguita almeno da dieci anni.
Possono aspirare al ruolo di giudice tributario i cittadini italiani che godono pienamente dei diritti civili e politici, che non sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione, idonei fisicamente e psichicamente e che non hanno superato i 50 anni di età alla scadenza del bando di concorso previsto per accedere ai tribunali e alle corti d'appello tributarie.
Nomina dei giudici onorari
I giudici onorari tributari vengono invece nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne disciplina le incompatibilità, il tirocinio e l'attribuzione dei titoli di preferenza.
Spetta ai presidenti dei tribunali e delle corti d'appello fissare, all'inizio di ogni anno, la composizione delle sezioni e l'avvicendamento dei componenti delle stesse e il calendario delle udienze.
Competenza per materia e valore
Al giudice onorario competono le cause tributarie di valore inferiore ai 3000 euro.
Il tribunale e la corte d'appello tributari giudicano in composizione monocratica nelle cause:
- fino a 30.000 euro di valore;
- su particolari questioni catastali;
- nei giudizi di ottemperanza;
- negli altri casi previsti dalla legge.
- nelle controversie che richiedono il preventivo esperimento del reclamo e della mediazione.
Nomina e giuramento
I componenti dei tribunali e delle corti d'appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che esercita sugli stessi il compito di alata vigilanza ed entro il 31 dicembre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della loro attività.
Prima di essere immessi nelle loro funzioni i giudici tributari devono prestare giuramento nelle sedi a ciò deputate e il verbale che contiene il giuramento viene conservato presso l'ufficio giudiziario a cui il giurante appartiene.
Durata dell'incarico e decadenza
L'incarico dei giudici tributari di tribunale e corte d'appello cessano con il compimento dei 70 anni e decadono con decreto del Presidente del Consiglio, quando vengono meno i requisiti richiesti, non assumono l'incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina senza una ragione valida, non prendono parte a due sedute consecutivamente, vengono rimossi dall'incarico per violazioni disciplinari, non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria civile, penale, amministrativa, militare e contabile.
Trattamento economico, responsabilità e sanzioni disciplinari
I magistrati tributari appena nominati ricevono lo stesso trattamento economico e previdenziale dei magistrati ordinari di prima nomina. Il trattamento in ogni caso tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei compiti svolti e della professionalità richieste. Essi rispondono dei danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazioni disciplinari, è strutturato con sanzioni che variano al variare della gravità della trasgressione commessa e contempla le seguenti misure: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni da tre mesi a tre anni, l'incapacità ad esercitare fino alla rimozione che comporta la decadenza dall'incarico e il divieto di nuova nomina a giudice tributario. Le sanzioni vengono irrogate a seguito di un procedimento disciplinare piuttosto rapido e snello, che viene promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o da quello di Corte d'Appello nel cui distretto presta servizio il magistrato tributario.
Consiglio della giustizia Tributaria
Il Consiglio della Giustizia Tributaria con sede in Roma ha il compito di vigilare sugli uffizi giudiziari tributari, strumento del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui spetta l'alta vigilanza di detta magistratura. Il disegno di legge ne delinea la composizione, la durata della carica di 5 anni, i poteri del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria, le cause di ineleggibilità, l'elezione dei suoi componenti, i poteri, la frequenza della sua convocazione, le maggioranze richieste per le deliberazioni, il trattamento dei suoi componenti, le modalità di scioglimento, il principio di autonomia contabile, i compito dell'ufficio studi interno e del segretario generale.
Le norme finali di questa sezione sono infine dedicate agli uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello e il ruolo unico del personale degli uffici giudiziari e del Consiglio della Giustizia tributaria.
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
L'art. 33 del disegno prevede infine che la Sezione Tributaria della Cassazione debba essere composta 35 giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, Iva, altri tributi, riscossione e rimborsi. I giudizi si svolgono solo con rito camerale.
Leggi anche:
Data: 11/08/2019 16:00:00Autore: Annamaria Villafrate