Revenge porn: come tutelarsi
Avv. Veronica Ribbeni - L'art. 612-ter c.p. prevede e punisce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ha la finalità di tutelare la persona offesa da atti lesivi dell'immagine, della reputazione, della sfera emotiva e sociale, della libertà di autodeterminazione, della libertà sessuale.
La condotta
Il legislatore distingue tra:
1. chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate;
- soggetto agente: chiunque
- condotta presupposta: l'agente ha realizzato o ha sottratto immagini/video
- caratteristiche immagini/video: contenuto sessuale; contenuto sessuale esplicito; destinazione a rimanere privati
- condotte punite dal 612-ter c.p.: invio; consegna; cessione; pubblicazione; diffusione
- caratteristica delle azioni atte a configurare il reato: assenza del consenso delle persone riprese
2. chiunque avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento
- soggetto agente: chiunque
- condotta presupposta: l'agente ha ricevuto o ha acquisito immagini/video;
- caratteristiche immagini/video: contenuto sessuale; contenuto sessuale esplicito; destinazione a rimanere privati
- condotte punite dal 612 ter c.p.: invio; consegna; cessione; pubblicazione; diffusione
- caratteristiche delle azioni atte a configurare il reato: assenza del consenso delle persone riprese; finalità di recare nocumento alle persone riprese
Sanzioni e clausola di riserva
Il soggetto agente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. L'ipotesi delittuosa presenta una clausola di riserva che esclude il concorso tra questa fattispecie e le ipotesi più gravi con le quali la stessa potrebbe concorrere ed è configurata come un reato di pericolo.
La scelta del legislatore è quella di affidare alla giurisprudenza il concetto di "sessualmente esplicito".
Le aggravanti
L'art. 612-ter c.p. prevede che la pena sia aumentata se i fatti sono commessi
- dal coniuge, anche separato o divorziato;
- da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- attraverso strumenti informatici o telematici
Tale ultima aggravante crea stupore riconducendosi a mera ipotesi di scuola la cessione, l'invio, la consegna, la pubblicazione, la diffusione non attraverso smartphone o pc. In un'ipotesi base di revenge porn la pena sarà praticamente già aggravata da due circostanze ad effetto comune, essendo nella prassi sempre ricorrente l'uso di strumenti informatici o telematici e spesso trattandosi di fatti commessi dal coniuge, dall'ex partner o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi:
- in danno di persona in condizione di inferiorità fisica;
- in danno di persona in condizione di inferiorità psichica;
- in danno di una donna in stato di gravidanza.
Procedibilità
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Contrariamente a quanto statuito dall'art. 124 c.p. il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede d'ufficio:
- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica
- se i fatti sono commessi in danno di donna in stato di gravidanza
- quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Come tutelarsi
Qualora si rinvenga su un social network una propria immagine non autorizzata, con un contenuto sessualmente esplicito, sarà necessario farne uno screenshot, sporgere tempestivamente una querela, consultando un avvocato e chiedendo alla polizia giudiziaria, acquisti i dati dai social, di oscurare l'immagine.
Tutte le principali piattaforme social offrono la possibilità di segnalare dei post con contenuti che non rispettino la netiquette ma è necessario cristallizzare la fonte della prova così da consentire il rispetto del contraddittorio, l'integrità e la continuità probatoria nel processo. Si correrebbe altrimenti il rischio che l'imputato/a possa eccepire la non genuinità o l'alterazione del dato.
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Data: 18/08/2019 14:00:00Autore: Veronica Ribbeni