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Per gestire la pensione basta l'amministratore di sostegno

Per il tribunale di Benevento, l'amministratore di sostegno è da preferire all'interdizione se gli interessi da gestire della persona sono pochi anche se la stessa ha problemi gravi


di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 104/2019 del Tribunale di Benevento (sotto allegata) precisa che l'amministrazione di sostegno è da preferire alla misura dell'interdizione anche se la persona è grave, ma da gestire c'è solo la pensione, un'indennità di accompagnamento e la proprietà di un terreno. L'amministrazione di sostegno è una misura meno restrittiva dell'autonomia della persona e quindi più rispettosa della sua dignità. Inoltre se la persona che deve essere sottoposta a tutela non ha un atteggiamento oppositivo e violento, tale per cui è da preferire l'interdizione, l'amministrazione di sostegno è la misura ideale.

La vicenda

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Il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 104/2019 respinge la richiesta d'interdizione avanzata nei confronti di una donna con problemi di salute piuttosto evidenti, ritenendo più adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.

Dall'esame compiuto sulla donna risulta che la stessa ha in effetti problemi di orientamento nello spazio e nel tempo, tale per cui le serve un'assistenza continua, visto che non è in grado di vestirsi e lavarsi da sola. Alle risposte del giudice ha risposto in modo ripetitivo e incoerente e il quadro che è emerso si presenta perfettamente in linea con la documentazione medica prodotta dall'istante.

Interdizione o amministrazione di sostegno?

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Il Tribunale precisa come il Supremo Collegio ha precisato che il discrimine tra la misura dell'interdizione e quella dell'amministrazione di sostegno non è rappresentata dal grado d'invalidità, quanto piuttosto dalla "differenza qualitativa delle concrete situazioni poste al vaglio del giudice". L'interdizione è quindi da preferire quando gli interessi e gli affari da controllare del soggetto sottoposto a un istituto di tutela sono tanti, mentre l'amministrazione è più adatta nel caso inverso, ovvero quando si tratta di gestire solo la pensione.

Amministratore di sostegno se da gestire c'è solo la pensione e poco altro

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Come precisato del resto anche dalla Cassazione, nella sentenza n. 13584/2006: "Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione,che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti distraordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria."

Ora nel caso di specie, anche se la donna risulta oggettivamente incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, pare più adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno visto che la stessa è titolare solo di un terreno, della pensione e dell'indennità d'accompagnamento, per un totale di 1.400,00 euro al mese. Non solo, la donna non manifesta atteggiamenti oppositivi o violenti tali da far ritenere idonee misure più compressive della sua autonomia. Ragion per cui, considerate tutte circostanze, pare opportuno ricorrere allo strumento dell'amministrazione di sostegno.

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L'amministratore di sostegno

Amministrazione di sostegno: precisazioni dalla Cassazione

Data: 28/08/2019 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate