Riforma Gelli: no all'assicurazione per i medici non formati
di Valeria Zeppilli – Brutte novità in arrivo per i medici che non adempiono al proprio obbligo di formazione continua: da tale inadempimento potrebbe presto discendere il rischio di risultare privi di assicurazione.
- Il decreto sulle polizze assicurative
- Oggetto della copertura assicurativa
- Caratteristiche dell'assicurazione per i medici
- Obblighi per le strutture sanitarie
Il decreto sulle polizze assicurative
Lo schema di decreto sulle polizze assicurative del Mise (sotto allegato), attuativo dell'articolo 10, comma 6, della legge Gelli e qui sotto allegato, prevede infatti che l'assicurazione del medico potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato che "non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità".
A stabilirlo, in particolare, è l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, che, nei fatti, lascia il medico privo di una copertura assicurativa per i danni esercitati nello svolgimento della propria attività, se gli obblighi formativi e di aggiornamento Ecm non sono stati regolarmente assolti.
Oggetto della copertura assicurativa
La bozza, tuttavia, non si limita a tale previsione, ma regola la copertura assicurativa dei medici in tutti i suoi aspetti, a partire dall'oggetto.
L'assicurazione, in particolare, dovrà tutelare i medici e le strutture sanitarie dai rischi che derivano da danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del paziente o a lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni in danno di terzi e prestatori di opera con dolo o colpa grave.
Nel caso in cui a essere assicurata sia una struttura sanitaria, la copertura deve garantire anche rispetto alle prestazioni rese da coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica.
Caratteristiche dell'assicurazione per i medici
Meritano inoltre di essere menzionate le previsioni in forza delle quali l'assicurazione sarà sempre claims made e dovrà prevedere un periodo di ultrattività che copra il medico per i dieci anni successivi alla cessazione della sua attività professionale e sia estensibile anche agli eredi, senza possibilità di disdetta.
All'assicurazione resta comunque la possibilità di recedere dal contratto se l'assicurato abbia tenuto ripetutamente una condotta gravemente colposa e questa sia stata accertata con sentenza definitiva dalla quale sia discesa la condanna al risarcimento del danno.
Obblighi per le strutture sanitarie
Per le strutture sanitarie, lo schema di decreto prevede l'obbligo di pubblicare sul proprio sito l'elenco dei risarcimenti corrisposti negli ultimi cinque anni e di deliberare appositamente l'eventuale scelta di assunzione diretta del rischio, dalla quale deriva anche l'obbligo di istituire un fondo a copertura dei rischi che possono comportare un risarcimento.
Le strutture, inoltre, saranno chiamate a istituire una funzione di valutazione dei rischi che non comporti oneri per la finanza pubblica e che valuti la pertinenza e la fondatezza delle richieste ricevute.
Data: 28/08/2019 10:30:00Autore: Valeria Zeppilli