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Eccezione e onere della prova

Le caratteristiche dell'eccezione quale concetto connesso alla posizione difensiva del convenuto. L'art. 2697 c.c., l'onere della prova e i diversi interrogativi


di Angelo Casella - L'eccezione, o potere di rigetto della domanda attrice, come è noto, è concetto connesso alla posizione difensiva del convenuto. Merita soffermarsi su alcune sue caratteristiche.

Eccezione: le caratteristiche

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Se, ad esempio, il convenuto non eccepisce l'inesistenza dei fatti posti a base dell'azione contro di lui proposta, libera automaticamente l'attore dell'onere della relativa prova. Se poi vi è una ammissione esplicita di questi fatti nella stessa comparsa di risposta (che, per certi aspetti è considerata atto di parte), questa vale come confessione.

Ma la semplice assenza di contestazione da parte del convenuto, non solleva in ogni caso il Giudice dall'obbligo di valutare l'idoneità della prova fornita dall'attore.

Il convenuto, anziché contestare i fatti a fondamento della domanda, può far valere eventuali fatti estintivi o impeditivi, la cui efficacia non operi ipso jure ma richieda la sua manifestazione di volontà (112 c.p.c.), come nel caso della prescrizione (2938 c.c.).

Particolare il caso dell'incompetenza territoriale. Il Giudice può, egli stesso, rendersi conto della propria incompetenza territoriale ma, in assenza di una specifica eccezione del convenuto, (da proporsi inderogabilmente nel primo atto difensivo), non può rilevarla d'ufficio.

Eccezione o azione?

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In alcuni casi, una stessa circostanza può essere utilizzata sia come eccezione, sia per proporre una azione.

Caio e Sempronio pongono in essere un contratto al quale, tuttavia, il Sempronio addiviene per vizio essenziale e riconoscibile della volontà.

Se Caio conviene Sempronio per l'adempimento, quest'ultimo può dedurre l'errore solo per rigettare la domanda, oppure, sulla base della stessa esposizione dei fatti, chiedere l'annullamento del contratto. Ipotesi certo preferibile, poiché in tale modo egli cancella tutti gli effetti del contratto viziato.

Ad esempio, il soggetto richiesto di adempiere ad un contratto, può eccepire l'inadempienza della controparte e ottenere il rigetto della domanda. Ma può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Esito preferibile in quanto, se l'attore dovesse successivamente adempiere, potrebbe nuovamente proporre la sua azione e costringere il convenuto ad adempiere a sua volta.

L'art. 2697 c.c.

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Potrebbe verificarsi il caso che l'eccezione operi ipso jure e non solo per volontà del convenuto. Vediamo che l'art. 2697 c.c. non distingue fra attore e convenuto: stabilisce, in via di principio, che chiunque voglia far valere un diritto, o contestare l'efficacia dei relativi fatti costitutivi, deve fornirne la prova. Dunque, l'onere di provare un fatto, può ricadere sia sull'attore, sia sul convenuto.

Se abbiamo a che fare con un contratto che è annullabile per errore, su colui che esercita l'azione di annullamento grava l'onere di provare l'errore medesimo (fatto costitutivo del suo diritto).

Se invece si verifica che è il soggetto vittima dell'errore, che è convenuto per adempiere, su di lui ricadrà l'onere della prova.

Onere che, comunque, viene in considerazione dopo che l'attore abbia fornito prova del fatto costitutivo del suo diritto. Infatti, in tanto viene in considerazione l'onere di provare fatti impeditivi, in quanto la controparte abbia provato il fatto costitutivo del suo preteso diritto.

Onere della prova

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Questa successione temporale non è però prevista dalla legge, che richiede una contemporaneità che può generare ambiguità e incertezze.

Infatti, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, se Tizio si assume nel giudizio l'onere, che non ricadrebbe su di lui, di provare determinati fatti, onere che gli spetterebbe solo dopo che la controparte abbia provato i fatti costitutivi, si determina una inversione dell'onere della prova, se l'altra parte non si oppone.

La giurisprudenza ritiene applicabile al processo l'art. 2698 sulla validità del patto di inversione dell'onere della prova.

Ma tale accordo non interverrebbe fra le parti, bensì tra i rispettivi rappresentanti legali. Ed ecco perciò emergere la convenienza di assumere nel processo un atteggiamento prudente.

Quando le parti non sono certe della situazione nella quale si trovano sul piano probatorio, dovrebbero dichiarare che le deduzioni formulate vengono effettuate escludendo formalmente ogni conseguenza circa l'inversione dell'onere della prova.

In base all'art. 2697, se colui sul quale grava la prova di determinati fatti, non provvede ad assolvere l'onere, vedrà respinta la sua domanda (o eccezione).

Tale esito, conseguente alla applicazione del principio dell'onere della prova, rimane tuttavia spesso inapplicato. E' perciò importante accertare con cura se in una decisione tale principio è stato violato.

Se, infatti, l'apprezzamento da parte del Giudice del valore di una prova è sempre insindacabile, nel caso si riesca a provare che le conclusioni del Giudice si basano su di una erronea applicazione del principio dell'onere della prova, la decisione è censurabile in Cassazione.

Interrogativi

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L'analisi interpretativa dell'art. 2697, in rapporto al 2698 pone diversi interrogativi.

Innanzitutto, il testo non autorizza a concludere che la norma attesti un principio assoluto per il quale chi afferma di avere un diritto deve provare tutti i fatti previsti dalla legge per quella fattispecie. L'onere sarebbe troppo gravoso e condurrebbe ad esiti certo contrari a quelli desiderati.

Vediamo. Esistono i fatti impeditivi, cui accenna la norma ("... chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti...") che inibiscono l'efficacia dei fatti costitutivi, ed anche i fatti modificativi.

La dottrina si è cimentata, con ampio ricorso ad audaci acrobazie dialettiche, nell'arduo compito di effettuare una analisi dettagliata delle fattispecie per individuare in esse quei fatti che ne costituiscono gli elementi caratteristici, onde separarli da quelli che ne rappresentano condizioni collaterali.

Secondo il pensiero dominante, i fatti costitutivi sarebbero per l'appunto quelli che si qualificano come causa efficiens del diritto specifico.

E' ovvio però che se la legge richiede la sussistenza di determinate circostanze per la produzione di determinati effetti, ne segue che tutte queste circostanze assumono in pratica una identica valenza.

Da parte nostra riteniamo che possano dirsi costitutivi i fatti che hanno carattere di direzione specifica alla produzione dell'effetto giuridico considerato. Da separare rispetto a quelli che si accompagnano normalmente ai primi ed aventi rispetto ad essi carattere di condizione.

Occorre comunque regolarsi in base all'esame specifico di ogni istituto, indagando, caso per caso, se si possano individuare dei criteri distintivi, ovvero, in assenza, procedere per analogia.

Data: 03/09/2019 14:00:00
Autore: Angelo Casella