Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: polizza sempre ultrattiva

La bozza di decreto sulle polizze dei medici prevede l'ultrattività decennale obbligatoria dell'assicurazione senza possibilità di disdetta


di Valeria Zeppilli – Le polizze assicurative dei medici dovranno presto avere delle caratteristiche ben precise, per potersi reputare valide. Così prevede lo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico (sotto allegato) che, in attuazione della legge Gelli, determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per i sanitari e che, se dovesse essere approvato, porterà delle importanti novità in materia.

Leggi anche Riforma Gelli: no all'assicurazione per i medici non formati

Efficacia temporale della garanzia

[Torna su]

Tra di queste, merita una particolare menzione la nuova regolamentazione dell'efficacia temporale della garanzia assicurativa.

Infatti, lo schema di decreto prevede un periodo di ultrattività obbligatoria della copertura assicurativa del medico per tutte le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e che sono riferite a fatti generatori di responsabilità che si sono verificati nel periodo di efficacia della polizza.

Niente disdetta

[Torna su]

A garanzia dell'effettività di tale ultrattività, la norma prevede anche che la stessa è estesa agli eredi del sanitario e che non è possibile assoggettarla a clausola di disdetta.

Retroattività

[Torna su]

Sempre con riferimento all'efficacia temporale della garanzia assicurativa, lo schema di decreto precisa che questa va prestata nella forma claims made e che deve operare per le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e che si riferiscono a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la stipula del contratto assicurativo.

Denuncia all'assicurazione

[Torna su]

In ogni caso, l'assicurato è gravato dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore di qualsivoglia sinistro gli sia stato denunciato nel termine massimo di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta o l'assicurato ne abbia avuto conoscenza.

L'avviso, tuttavia, non va dato se, nel predetto termine, l'assicuratore interviene alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Data: 05/09/2019 14:00:00
Autore: Valeria Zeppilli