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Cassazione: per la propria difesa paga la parte

I costi del processo civile sono sostenuti interamente dallo Stato in caso di gratuito patrocinio, in caso contrario, per la difesa paga la parte


di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 21994/2019 (sotto allegata), nel respingere un ricorso per violazione dell'art. 10 della legge n. 533/1973 ha modo di precisare, dopo un'analisi della normativa in tema di spese di giustizia e di gratuito patrocinio che, quando la causa viene intrapresa per soddisfare un credito di lavoro, l'attore è esonerato solo dal pagamento delle spese necessarie al funzionamento del processo, restando a suo carico quelle legate alla specifica domanda avanzata in giudizio. La gratuità totale è prevista solo se il soggetto è ammesso al gratuito patrocinio.

La vicenda processuale

V.F.F si oppone al decreto del giudice dell'esecuzione del Tribunale di liquidazione dei compensi al C.T.U., S.R incaricata di stimare il compendio pignorato in una procedura espropriativa immobiliare promossa per soddisfare un suo credito di lavoro "nella parte in cui ha posto il pagamento di quei compensi a carico del creditore, adducendo una nozione di gratuità del processo estesa appunto agli atti istruttori, in analogia a quanto previsto per il caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato." Il tribunale però respinge l'opposizione richiamando una Cassazione e interpretando come limitate solo agli soli aspetti fiscali le esenzioni o le gratuità previste dal rito del lavoro.

Il soccombente ricorre per ottenere la cassazione di questa ordinanza lamentando la violazione dell'art. 10 della legge n. 533/1973 "invocando la gratuità del processo esecutivo per crediti di lavoro" ovvero l'esenzione anche dal pagamento delle spese per la consulenza tecnica o per remunerare gli ausiliari del giudice.

Per la propria difesa paga la parte

La Corte di Cassazione nel dichiarare improcedibile il ricorso, nella sentenza n. 21994/2019 ha modo di fornire importanti precisazioni sulle spese di giustizia:

Data: 07/09/2019 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate