Scuola guida: addio esenzione IVA sulle lezioni
Dopo una pronuncia della CGUE, le Entrate cancellano retroattivamente l'esenzione IVA sulle prestazioni didattiche per conseguire la patente. Saranno i clienti o le autoscuole a pagare per gli anni passati? Facciamo chiarezza
di Lucia Izzo - Quasi la totalità dei patentati si è affidato a lezioni di scuola guida (teoriche e pratiche) prima degli esami per prendere la patente. E così molti altri lo faranno in futuro, sia dal lato teorico, per inquadrare i principi e le norme necessarie che devono far parte del bagaglio degli automobilisti, sia da quello pratico, per prendere dimestichezza con i veicoli, la strada e gli altri utenti.
Sinora, le lezioni finalizzate a conseguire la patente sono state esentate da IVA, complice una prassi amministrativa avvalorata nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005 e Circolare n. 22/2008/E). Ma da oggi in poi le cose sono destinare a cambiare.
L'Agenzia è infatti tornata sui suoi passi, come si evince dalla Risoluzione n. 79/2019 (qui sotto allegata) del 2 settembre che si è pronunciata proprio in materia di aliquota IVA in relazione alle prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida.
Il provvedimento, in breve, ha revocato la prassi precedente e sancito l'addio all'esenzione IVA sulle lezioni teorico pratiche. Una doccia gelata che rischia di investire non solo i titolari delle scuole guida, ma anche i vecchi allievi che rischiano di dover versare gli arretrati e le imposte non pagate. Ma andiamo con ordine.
- Esenzione IVA: la disciplina comunitaria
- Lezioni scuola guida ed esenzione IVA: l'interpretazione della CGUE
- Scuola guida: addio esenzione IVA per le lezioni teorico pratiche
- IVA retroattiva sulle lezioni di scuola guida: le conseguenze
- I rischi sulle prestazioni già effettuate
- IVA retroattiva scuola guida: le reazioni
Esenzione IVA: la disciplina comunitaria
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Il cambio di rotta prende il via da una recente sentenza (del 14 marzo 2019) nella quale la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE 112/2006, relativo alle esenzioni in materia di IVA.
La norma suddetta individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'IVA, alla lettera i), "l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili".
Inoltre, ai sensi della lettera j) del citato art. 132, sono esenti da imposta anche "le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario".
Lezioni scuola guida ed esenzione IVA: l'interpretazione della CGUE
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Per la CGUE, la nozione di insegnamento scolastico o universitario "include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate". Si ritiene che il legislatore dell'Unione abbia inteso fare riferimento "a un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale".
Ancora, si afferma che la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini del regime IVA si riferisca, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso".
A parere dei giudici unionali, "l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico" che non rientra nel sistema sopra delineato che caratterizza, invece, l'insegnamento scolastico o universitario.
In conclusione, a parere della Corte, l'esenzione IVA non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, trattandosi di categoria di insegnamento che non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario di cui alla direttiva 112/2006.
Scuola guida: addio esenzione IVA per le lezioni teorico pratiche
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A seguito di tale pronunciamento, dunque, ci si è chiesti se sia corretto o meno continuare a ritenere esenti da IVA le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli a motore, comprese tutte le prestazioni alle stesse collegate e conseguenti, effettuate nell'esercizio di Autoscuola.
La risposta data dall'Agenzia delle Entrate è negativa: "in forza dei suddetti principi e in considerazione della valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa", si ritiene che l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell'IVA.
Vengono espressamente ritenuti superati i chiarimenti forniti dalle precedenti risoluzioni (cfr. n. n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005) sulle quali i contribuenti hanno fatto sinora legittimo affidamento.
IVA retroattiva sulle lezioni di scuola guida: le conseguenze
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Da ora in avanti, dunque, le autoscuole dovranno ritoccare i tariffari ricomprendendo nel costo delle prestazioni anche l'IVA ordinaria (attualmente al 22%) In realtà, a destare maggiore preoccupazione, è l'effetto dell'interpretazione "retrospettiva" fornita dalla CGUE in base alla quale le Entrate hanno deciso che l'imponibilità dell'IVA debba essere retroattiva.
Con riferimento alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA (orientativamente gli ultimi 5 anni), la Risoluzione impone agli interessati di regolarizzare le operazioni indebitamente fatturate in esenzione IVA tramite note di variazione in aumento e presentando dichiarazioni integrative.
Nella stessa sede sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità. Ovviamente, stante il mutato orientamento e per tutelare il principio di affidamento, non saranno applicati interessi o sanzioni con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla risoluzione.
I rischi sulle prestazioni già effettuate
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L'effetto maggiormente aberrante dell'applicazione retroattiva dell'IVA, però, riguarda chi si è avvalso delle prestazioni della scuola guida in passato.
I titolari delle autoscuole, tenuti a conformarsi all'obbligo fiscale, si vedrebbero costretti, infatti, anche a "bussare" alla porta dei clienti (per lo più privati) che, a far data dal 2014, si siano avvalsi delle prestazioni in esenzione di imposta: a costoro sarebbe dunque chiesto oggi di versare l'IVA sulle lezioni già pagate non addebitata stante la prassi all'epoca vigente.
Quest'ultima conseguenza appare tecnicamente poco praticabile, stante anche la difficoltà per le autoscuole di ottenere in maniera "coercitiva" tale rimborso dai clienti che, sotto l'egida della tutela del consumatore, vi si opporrebbero strenuamente.
E neppure la soluzione corretta sarebbe quella di mettere di tasca propria l'IVA non versata: oltre all'evidente danno economico, i titolari di scuola guida si vedrebbero costretti a ritoccare in peius i ricavi degli anni passati, le dichiarazioni dei redditi, e dovrebbero consequenzialmente ottenere un rimborso delle imposte e dei contributi all'epoca versati. Un vortice di effetti negativi denunciato dagli esponenti di categoria che non hanno tardato a far sentire la propria voce.
IVA retroattiva scuola guida: le reazioni
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Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) ha informato di essere già al lavoro, assieme ai suoi tributaristi, "per effettuare i passi necessari", dare una "pronta comunicazione degli sviluppi" ed è stato fissato un incontro nazionale per il prossimo 18 settembre a Roma.
In una Circolare inviata agli interessati, la stessa Confarca, insieme a Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilisti), ha reso noto di non condividere la risoluzione n. 79 della Agenzie delle Entrate e di aver "iniziato a intraprendere le dovute azioni a tutela" delle rispettive aziende.
"Auspichiamo ovviamente - si legge nel testo - che intervengano quanto prima ulteriori precisazioni a chiarire la Risoluzione". Inoltre, "dal punto di vista operativo stiamo organizzando un incontro a Roma, utile come primo momento di protesta e di definizione delle prossime mosse da compiere, a cui inviteremo politici, giornalisti ed esperti tributari. Non appena definite le modalità e tempi, ne daremo immediata comunicazione".
Lo scopo primario che si pongono entrambe le associazioni è quello "di cancellare la retroattività e ottenere una riduzione dell'aliquota, continuando ovviamente a perorare la causa dell'esenzione, a favore soprattutto dei giovani che oggi si vedrebbero aumentare di circa un quarto il costo della patente di guida".
Autore: Lucia Izzo