Equa riparazione: indennizzo anche senza istanza di prelievo
La Cassazione conferma: l'istanza di prelievo non è presupposto di ammissibilità della domanda di indennizzo di cui alla Legge Pinto (n. 89/2001)
di Lucia Izzo - La mancata presentazione dell'istanza di prelievo non condiziona la proponibilità della domanda di equo indennizzo prevista dalla Legge Pinto (n. 89/2019), non costituendo un adempimento necessario, bensì una mera facoltà.
Al più, la mancata presentazione dell'istanza può essere considerata indizio di sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte e, dunque, potrà incidere sulla quantificazione dell'indennizzo.
- Il caso
- La pronuncia della Corte Costituzionale
- Legge Pinto: la mancata istanza di prelievo non impedisce l'indennizzo
Il caso
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Lo ha confermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 22096/2019 (qui sotto allegata) ribaltando la decisione con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibili due ricorsi volti ad ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo.
In particolare, il giudice non dava corso alle domanda in quanto, nel giudizio amministrativo presupposto, non era stata presentata istanza di prelievo ma solo un'istanza di fissazione e l'opposizione a un decreto di perenzione.
La Corte di legittimità, invece, non ritiene che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo sia preclusiva della possibilità di esaminare la domanda di equa riparazione.
La pronuncia della Corte Costituzionale
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In particolare, gli Ermellini evidenziano come, nelle more del giudizio, sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 54 comma, 2 del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche
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Decisione a cui la Consulta è giunta analizzando la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti a evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente
Di conseguenza, una prassi interpretativa che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.
Ciò, in pratica, avrebbe reso il rimedio non effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto perché il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.
Legge Pinto: la mancata istanza di prelievo non impedisce l'indennizzo
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Di conseguenza, la Corte costituzionale ha ritenuto la norma in esame in contrasto con la giurisprudenza CEDU, atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208/2015), non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente.
Questa, avendo un effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione", si risolve in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la non ragionevole e non proporzionata sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.
Di conseguenza, tornando al caso in esame, la Corte conclude per la cassazione della decisione stante la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordina la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo.
Il giudice del rinvio dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso: in sostanza, ciò può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, ma non può, invece, condizionare la proponibilità della correlativa domanda.
Data: 08/09/2019 09:00:00Autore: Lucia Izzo