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Agevolazioni prima casa 'salve' in caso di separazione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni prima casa non si perdono se nell'accordo di separazione, i coniugi convengono la vendita dell'immobile a un terzo prima di 5 anni


di Annamaria Villafrate - Interessante la risoluzione n. 80/E dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) che, dopo aver richiamato la più importante giurisprudenza sul punto, chiarisce che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazioni prima casa disposta in sede di accordo di separazione, non fa perdere i benefici fiscali previsti, anche se la vendita avviene prima dei 5 anni previsti e uno degli alienanti non riesce ad acquistare un nuovo immobile entro l'anno.

Quesito e soluzione del contribuente

Una contribuente fa presente all'Agenzia delle Entrate di aver acquistato assieme al coniuge, in data 25 giugno 2015, un immobile abitativo, usufruendo dell'agevolazione "prima casa". Il 7 marzo 2018 però l'odierna istante si separa consensualmente dal coniuge e tra le clausole dell'accordo è prevista la messa in vendita dell'abitazione famigliare prima dei 5 anni dall'acquisto con ripartizione del ricavato nella misura del 50% ciascuno.

Poiché l'abitazione è stata ceduta a terzi in data 5 giugno 2018 con atto di compravendita "registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della 'prima casa' e che la contribuente non ha le possibilità economiche per acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, la cessione a terzi inserita nell'accordo di separazione le fa perdere le agevolazioni prima casa?

L'istante ritiene di non decadere dalle agevolazioni prima casa alla luce di quanto previsto dall'art 19 della legge n. 74/1987, il quale dispone che: "1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa."

Il parere dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate condivide le conclusioni della contribuente alla luce delle seguenti pronunce giurisprudenziali:

Per tutte le suddette ragioni l'Agenzia ritiene "che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio."

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Data: 11/09/2019 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate