Cassazione: spetta all'Asl pagare i danni provocati dal randagio
di Annamaria Villafrate - Tra il Comune, a cui la legge regionale chiede di munirsi di canili e la Asl, tenuta invece a catturare e custodire i cani randagi, spetta alla seconda l'obbligo di risarcire i danni cagionati da un randagio a un auto di passaggio sulla statale, a causa dell'improvviso attraversamento dell'animale. Questo quanto affermato dall'ordinanza n. 22522/2019 della Cassazione (sotto allegata), con cui ha respinto il ricorso della Asl condannata sia in primo che in secondo grado a pagare oltre 4000 euro di danni.
La vicenda processuale
A.P cita la Asl davanti al Giudice di Pace della città per sentir dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro verificatosi sulla strada statale per colpa di un cane randagio da cui sono derivati danni non inferiori ad 4.900 euro. La ASL eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiama in causa il Comune. Il Giudice di Pace però accoglie la domanda e condanna la ASL in solido con il Comune a pagare in favore dell'attore la somma 4.108,86 euro, oltre interessi e spese. Il Tribunale adito in appello dalla ASL accerta che il cane è randagio e che sussiste la legittimazione passiva si della ASL, tenuta alla vigilanza degli animali randagi che del Comune, a cui spetta l'organizzazione, la prevenzione e il controllo dei cani vaganti.
Un teste, residente nella zona, ha riferito in effetti la presenza di molti randagi, senza collare o museruola, segnalati diverse volte alle autorità di competenza e che il cane randagio responsabile del sinistro stradale "all'atto del sopraggiungere dell'autovettura dell'attore, aveva attraversato la strada per unirsi ad un branco di altri cani" tagliando così il cammino alla Fiat Punto condotta dall'attore. Il Tribunale quindi rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, condannando l'appellante alle spese del grado. La ASL soccombente ricorre in Cassazione.
Con il primo motivo la Asl denuncia la violazione dell'art. 6 della L. Regione Campania, attuativa della I. n. 281/1991 relativamente all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza viene censurata nella parte in cui riconosce la legittimazione passiva della ASL senza tenere conto che alla stessa sono "affidati solo compiti di profilassi e polizia veterinaria ed il servizio di accalappiamento" non quello di verificare continuamente la presenza o meno di randagi nel territorio comunale.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui non viene accertato alcun comportamento omissivo colposo della ASL, come un suo mancato intervento a una chiamata del Comune o di altri. Per la Asl "la sentenza avrebbe dovuto addossare l'intera responsabilità al Comune tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (...)."Resistono A.P e il Comune.
Spetta all'Asl incaricata della cattura e custodia dei randagi pagare i danni che provocano a terzi
La Cassazione con ordinanza n. 22522/2019 dichiara inammissibile il ricorso, motivando l'inammissibilità dei due principali motivi sollevati con un'articolata motivazione. Gli Ermellini fanno presente che la ricorrente contesta, sulla base della normativa in materia, formata dalla legge quadro nazionale e da quella regionale, che sulla Asl gravi l'obbligo di controllare continuamente il territorio comunale. Per la Asl ad essa spetta semmai solo l'obbligo specifico di catturare l'animale randagio, previa segnalazione, anche alla luce della giurisprudenza di questa corte che, in casi similari, ha ritenuto responsabile il Comune.
In realtà, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione "la disciplina stabilita a livello nazionale dalla I. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti."
"Anche a prescindere dal caso specifico della Regione Campania la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017). Sulla base di questo principio generale la ASL è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo."
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Data: 17/09/2019 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate