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L'usucapione dei beni mobili

Cos'è l'usucapione di beni mobili, come è disciplinata e quanti anni servono per usucapire un bene mobile e per usucapire un bene mobile registrato


di Valeria Zeppilli – L'usucapione dei beni mobili è una forma di acquisto della proprietà che permette il trasferimento di tale diritto da un soggetto all'altro solo grazie al possesso continuativo di un bene per un determinato periodo di tempo.

Usucapione di beni mobili: significato

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L'usucapione di beni mobili, quindi, permette di divenire proprietario anche di beni che sono stati acquistati in forza di un contratto che, per qualsiasi ragione, non poteva ritenersi produttivo di effetti

L'articolo 1161 c.c.

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La disciplina dell'usucapione di beni mobili è dettata dall'articolo 1161 del codice civile, che così recita:

"In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni".

Usucapione beni mobili: quanti anni servono

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Per usucapire un bene mobile, quindi, è necessario il possesso continuato per:

Usucapione dei beni mobili in tre anni

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In alcuni casi, per usucapire un bene mobile è sufficiente un tempo minore.

La disciplina dell'usucapione dei beni mobili, di cui al predetto articolo 1161, non si applica infatti ai beni mobili registrati, quali ad esempio le automobili e i motocicli, per i quali vigono le regole specifiche dettate dall'articolo 1162 del codice civile.

In forza di quanto previsto da tale articolo, per usucapire un bene mobile registrato sono sufficienti tre anni dalla data della trascrizione, se il bene è stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto. Negli altri casi, la legge richiede il decorso di dieci anni.

Tuttavia, i beni mobili passibili di registrazione che, però, non siano stati in concreto registrati sono sottoposti alla disciplina ordinaria dell'usucapione di beni mobili.

Data: 14/09/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli