Infortunio all'alunno: preside responsabile
Per la Cassazione il preside è responsabile in tema di prevenzione infortuni e, pur non avendo poteri di spesa e decisionali, deve allertare gli enti competenti circa le problematiche degli edifici
di Lucia Izzo - Deve ritenersi responsabile anche il dirigente scolastico per l'infortunio occorso ad uno studente a causa di una struttura pericolosa presente nella scuola e non messa in sicurezza. Il dirigente scolastico, pur essendo un datore di lavoro "peculiare", in quanto non proprietario degli immobili e privo di poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi, è comunque responsabile in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche e destinatario di poteri di gestione in materia.
Non è dunque sufficiente una soluzione artigianale (ad es. mettere un lucchetto) per mettere in sicurezza una struttura pericolosa (es. un solaio dell'edificio), dovendosi invece allertare gli enti competenti (Comune o Provincia) e segnalare puntualmente le problematiche dell'istituto, chiedendo e sollecitando i necessari interventi strutturali.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 37766/2019 (sotto allegata), respingendo il ricorso della dirigente scolastica e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituto, entrambi ritenuti responsabili e condannati per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un allievo.
- Il caso
- La posizione del dirigente scolastico
- Normativa sicurezza e salute: il dirigente è datore di lavoro?
- Dirigente scolastica colpevole per l'infortunio dell'alunno
Il caso
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Ai due, condannati a un mese di reclusione e al risarcimento dei danni, si contesta altresì la violazione della disciplina antinfortunistica. Nel dettaglio, lo studente, che aveva sostenuto pochi giorni prima l'esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all'esame orale dei compagni.
Nell'istituto era presente un solaio-lucernaio, sul quale si aprivano dei fragili cupolini in plexiglass destinati a far entrare luce al piano sottostante. Al solaio si accedeva da una portafinestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio percorribile e antistante proprio proprio l'aula nella quale quel giorno si sostenevano le prove di maturità. Dall'istruttoria testimoniale è emerso che la porta in questione normalmente era chiusa con un lucchetto di piccole dimensioni, le cui chiavi erano in una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici.
Quel giorno, come accaduto anche in altre occasioni in cui era molto caldo, per fare passare aria nel corridoio la porta in alluminio era stata aperta dalla collaboratrice scolastica. E il ragazzo, essendo inciampato mentre camminava nella battuta a terra della porta in alluminio in questione, cadde in avanti, sfondò con il suo peso il fragile cupolino che era posto a soli settanta centimetri dalla base della porta, cadde al piano di sotto precipitando per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.
La posizione del dirigente scolastico
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Tra i tanti motivi di ricorso, la dirigente contesta la sussistenza, nella concreta situazione, di una effettiva posizione di garanzia in capo a sé.
Secondo la difesa il dirigente scolastico è in effetti un "datore di lavoro" ma con talune peculiarità, non essendo proprietario degli immobili che ospitano le scuole ed essendo inoltre privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici.
Il suo dovere sarebbe dunque quello di informare e sollecitare gli enti competenti (Comuni e Province) e, in caso di inerzia o di insufficienza degli interventi, di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dell'incolumità, sino alla sospensione, come extrema ratio, dell'attività scolastica.
Normativa sicurezza e salute: il dirigente è datore di lavoro?
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Gli Ermellini confermano che, nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa (cfr. Cass. n. 34804/2010), mentre invece la ricorrente era priva dei poteri di spesa.
Tuttavia, secondo la Cassazione, non può trascurarsi che "in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione" (cfr. Cass. n. 23012 /2001). E, nel caso in esame, tali poteri di gestione sono incontestabilmente riconosciuti ed effettivamente svolti dalla dirigente scolastica.
Dirigente scolastica colpevole per l'infortunio dell'alunno
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La Dirigente avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato, nel caso di specie la insicurezza del solaio in questione per la presenza di apertura coperte da fragili lucernai, illustrando la situazione e chiedendo e sollecitando i conseguenti interventi strutturali.
La stessa, invece, non ha provveduto a compiere tale segnalazione: pur avendo inoltrato alcune istanze all'ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, nessuna di queste conteneva menzione della problematica in questione, che non poteva ritenersi compresa in diciture estremamente generiche relative a "ringhiere", a "terrazzi" e ad "adeguamento porte", di sicurezza e non.
Come rilevato dai giudici di merito, si preferì, invece, affidarsi ad una soluzione "artigianale" (mettere un lucchetto al solaio), che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente per eliminare il pericolo: ed è, dunque, nell'errato inquadramento originario e nella inidonea gestione nel tempo del problema che è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica, confermata anche dalla Corte di Cassazione.
Data: 18/09/2019 08:00:00Autore: Lucia Izzo