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Liquidazione compensi gratuito patrocinio: istanza sempre ammissibile

La Cassazione sposa l'orientamento del Tribunale di Paola, escludendo qualsiasi decadenza per le istanze di liquidazione del gratuito patrocinio


di Valeria Zeppilli – Il termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è oggetto di una questione annosa e controversa, sulla quale di recente ha preso finalmente posizione la Corte di cassazione.

La posizione della Cassazione

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In particolare, con la sentenza numero 22448/2019 (leggi Avvocati: non si decade dai compensi per il gratuito patrocinio), i giudici di legittimità hanno affermato che è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito, posto che l'articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio. In altre parole: si tratta solo di un "suggerimento" e non di una prescrizione.

Tale norma, insomma, non prevede nessuna decadenza a carico dell'avvocato, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta di liquidazione dei compensi dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito.

La posizione della giurisprudenza di merito

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Così facendo, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento già espresso dal Tribunale di Paola, attraverso il giudice Dott. Franco Caroleo, consacrato nel provvedimento del 14 ottobre 2016 (leggi Gratuito patrocinio: il difensore può chiedere la liquidazione del compenso anche dopo la precisazione delle conclusioni​), che si era posto in netta controtendenza rispetto ad altri tribunali, che avevano invece negato l'ammissibilità delle istanze di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio presentate dall'avvocato successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.

I rischi di eventuali accertamenti

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A sostegno della sua posizione, tra le molteplici argomentazioni, la Corte ha rilevato anche che "non deve trascurarsi la circostanza che, a fronte della presentazione della domanda di liquidazione dei compensi, potrebbe emergere la necessità di disporre gli accertamenti … per verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, con la conseguenza che aderendo alla tesi della decadenza del potere decisionale una volta definito il merito della causa, il giudice, per non perdere il potere di deliberare sull'istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l'esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare il provvedimento destinato a chiudere il processo innanzi a sé, con probabili dilatazioni dei tempi decisori".

Data: 22/09/2019 13:30:00
Autore: Valeria Zeppilli