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Bigamia: perché è reato?

In Italia, la bigamia non solo non è consentita ma è considerata reato dal codice penale, che punisce con la reclusione la bigamia sia propria che impropria


di Valeria Zeppilli – La bigamia, in Italia, è una condizione che non solo non è consentita ma che, se si verifica, integra un'ipotesi di reato.

Cos'è la bigamia

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La bigamia è lo status nel quale si trova chi è sposato contemporaneamente con due diverse persone, ovverosia chi contrae matrimonio essendo già legato a un'altra persona da vincolo di coniugio.

Vietata da quasi tutti gli ordinamenti giuridici moderni, la bigamia è lecita e diffusa in alcuni paesi asiatici e africani e in quasi tutti i paesi islamici, che, addirittura, ammettono al poligamia, ovverosia l'essere sposato con più persone, anche in numero superiore a due.

Il reato di bigamia

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In Italia, come accennato, la bigamia costituisce reato.

A punirla, in particolare, è l'articolo 556 c.p. che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi, nonostante sia già legato da un matrimonio con effettivi civili, ne contrae un altro (cd. bigamia propria) e anche per chi, pur non essendo sposato, si coniuga con una persona già vincolata da un matrimonio con effetti civili (cd. bigamia impropria).

Tale pena è aumentata se il colpevole ha agito inducendo in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio, ovverosia se la ha indotta a sposarlo facendole credere di essere di stato civile libero.

Matrimonio nullo o annullato

In ogni caso, il reato di bigamia si estingue in due ipotesi:

Reato di bigamia: perché?

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La ragione che ha indotto il legislatore italiano a considerare la bigamia reato deriva dalla tutela della famiglia e della morale che la caratterizza, così come sono intese dal nostro ordinamento.

Tale delitto, non a caso, si trova tra quelli contro la famiglia.

Bigamia e unioni civili

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A tal proposito va detto che la bigamia riguarda anche le unioni civili e che, quindi, la tutela prevista dal legislatore italiano si è adeguata alla nuova concezione che lo Stato ha di famiglia.

L'articolo 574-ter c.p., infatti, equipara in tutto e per tutto, ai fini della legge penale, l'unione civile al matrimonio.

Il che vuol dire che commette reato non solo chi si sposa pur essendo già sposato, ma anche chi contrae un'unione civile pur essendo già sposato e viceversa e chi contrae una nuova unione civile pur essendo ancora valida un'altra unione precedentemente contratta.

Allo stesso modo, con riferimento alle unioni civili è penalmente rilevante anche la bigamia impropria.

Bigamia di fatto

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Diversa dalla bigamia vera e propria è la bigamia di fatto, condizione nella quale si trovano, anche nel nostro paese, diverse persone, perlopiù di fede islamica.

Infatti il nostro ordinamento punisce penalmente solo la bigamia vera e propria, ovverosia la condizione di chi è parte di due matrimoni con effetti civili.

Se, invece, uno o entrambi i matrimoni non sono civilmente formalizzati, la legge penale non interviene a punire i coniugi interessati.

Attenzione però: anche la bigamia di fatto può comportare effetti pregiudizievoli. Si pensi a quanto statuito da una recente sentenza della Corte di cassazione (numero 23010/2019), che ha decretato l'addio al diritto alla casa coniugale e all'assegno di mantenimento per una donna che, pur essendo sposata in Italia, aveva sposato un uomo egiziano.

Data: 25/09/2019 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli