ISA: nessuna sospensione ma il voto basso si può giustificare
Lo ha chiarito il MEF in una risposta al Question Time. Niente sospensione o compilazione facoltativa per il periodo d'imposta 2018. Chi riporta un voto basso potrà giustificarlo nelle note aggiuntive
di Lucia Izzo - Per il periodo d'imposta 2018 è conformata l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Lo ha precisato il Ministero dell'Economia e delle Finanze respingendo ogni ipotesi di sospensione o compilazione facoltativa e sottolineando come ai contribuenti che abbiano riportato un punteggio basso sia comunque consentito fornire giustificazioni compilando il campo note aggiuntive per scongiurare i controlli dell'Agenzia delle Entrate.
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Per il Ministero, le risultanze degli ISA rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all'Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l'azione di contrasto all'evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.
Il Governo promette di avviare un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l'intero processo, rivedendone eventuali criticità.
- Lo sciopero di commercialisti ed esperti contabili
- Isa e regimi premiali
- ISA: possibile modificare i dati in caso di criticità
- ISA molto semplificati rispetto agli studi di settore
- ISA: il contribuente può giustificare nelle "note" il voto basso
Lo sciopero di commercialisti ed esperti contabili
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E la risposta del Ministero (qui sotto allegata) giunge proprio a seguito della segnalazione di criticità applicative da parte di alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili che, nel protestare contro l'applicazione degli ISA per l'anno d'imposta 2018, hanno proclamato l'astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 10 ottobre 2019 (compresa la partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti). Una coro di proteste a cui si sono uniti anche gli avvocati.
Da qui l'istanza dei parlamentari volta a chiedere iniziative per risolvere le predette criticità: in particolare, si era pensato, per il primo anno di applicazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018), di prevedere la compilazione e il calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell'ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo "a regime" dal periodo d'imposta successivo o, in alternativa, l'integrale disapplicazione degli ISA per l'anno 2018.
Isa e regimi premiali
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Ma ambedue le proposte non trovano d'accordo il Ministero che rammenta come gli ISA rappresentino un sistema che, attraverso l'introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.
Per questo agli stessi è anche correlato l'accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (art. 9-bis D.L. n. 50/2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, ovvero: esonero dal visto conformità; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.
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Quanto alle difficoltà riscontrate a livello applicativo, il Ministero evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.
Allo stesso modo, anche la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si è limitata a esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
ISA: possibile modificare i dati in caso di criticità
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Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell'elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, il MEF richiama la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 con cui è stato precisato che "non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia".
In pratica, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, potrà modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.
ISA molto semplificati rispetto agli studi di settore
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Il MEF scongiura anche ogni ipotesi sull'asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore: l'adempimento dichiarativo in tema di ISA, si legge nella risposta, è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.
Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d'imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.
Con gli ISA, rammenta inoltre il Ministero, è sparito l'obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e 19.000 contribuenti per cui l'attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.
ISA: il contribuente può giustificare nelle "note" il voto basso
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In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza e assistenza fiscale, il MEF evidenzia come, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 14, del D.L. 50/2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell'accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.
Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l'attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità
fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo.
Tra l'altro, rammenta il MEF, qualora i contribuenti dovessero ottenere punteggi inferiori a 6, sarà loro consentito, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.
Anzi, il Ministero consiglia di fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive" presenti nel software di compilazione. Tali informazioni, infatti, rappresentano per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle "posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli" tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.
Autore: Lucia Izzo