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Via libera ai seggiolini salva bimbi in auto

Il Consiglio di Stato ha emesso parere positivo, con alcune osservazioni, sullo schema del Decreto Ministeriale del MIT per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme “antiabbandono” sui seggiolini in auto


Avv. Claudio Roseto - Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato il via libera di palazzo Spada al decreto sui seggiolini salva bimbi in auto (leggi Norma seggiolini salva bimbi auto: operativa nei prossimi giorni).

La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso, infatti, parere positivo (n. 2526/2019 sotto allegato), sullo schema del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti "per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono sui seggioloni introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117", formulando tuttavia alcune osservazioni.

Seggiolini salva bimbi auto: il decreto

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Il decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato consta di 7 articoli e di 2 allegati.

La Sezione consultiva ha rilevato la correttezza dell'atto regolamentare, in quanto esso contiene la puntuale applicazione della disciplina europea relativa alle norme tecniche.
Per quanto riguarda la relazione di Air (Analisi dell'Impatto della Regolamentazione), allegata allo schema di decreto, infatti, il CdS ha osservato che "essa fornisce sufficienti indicazioni circa il processo di consultazione posto in atto dal Ministero – pur nel poco tempo disponibile – al fine di definire il testo dello schema; appare tuttavia lacunosa quanto all'impatto economico della disciplina emananda sugli operatori economici e sui consumatori".

Leggi Seggiolini antiabbandono: obbligatori dal 2019

Le osservazioni del Consiglio di Stato

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Sul piano del contenuto, prosegue il parere, "occorre che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell'articolato e nell'allegato siano rese coerenti, chiarendo altresì se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell'allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lettera c) dell'articolo 4, giacché non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono "indipendenti" debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell'allegato".
Per ciò che attiene agli aspetti puramente redazionali, inoltre, "il testo è privo di titolo" e si suggerisce di qualificarlo come "Regolamento di attuazione dell'art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a 4 anni".

Le incongruenze e l'invito a modificare l'art. 172 codice della strada

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Il CdS, a seguito delle succitate premesse, ha ritenuto doveroso richiamare l'attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018: "non è dato comprendere il motivo dell'apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell'art. 172 del Nuovo codice della strada impone l'obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l'obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; - andrebbe sicuramente rimossa l'incongruenza della disposizione legislativa".
Il CdS, limitandosi a rilevare la suddetta incongruenza, ha lasciato all'organo legislativo il compito di operare la scelta "politica" tra due prescrizioni incompatibili, evidenziando l'esigenza che l'incongruenza della disposizione legislativa venga rimossa e facendo intuire, tra le righe, l'invito a modificare la norma citata al fine di innalzare gli standard di tutela ai bambini di statura inferiore a un metro e cinquanta.


Avv. Claudio Roseto

Specializzato in diritto amministrativo

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0981/58003 - 320/1431818

Data: 01/10/2019 06:00:00
Autore: Claudio Roseto