Processo telematico: è la RAC a perfezionare il deposito
di Valeria Zeppilli - Ai fini del rispetto dei termini previsti per il deposito di un atto giudiziario in via telematica, occorre considerare il momento in cui si riceve la seconda delle pec previste nell'ambito di tale procedura.
Si tratta della ricevuta di consegna emessa dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
L'articolo 16-bis e la Rac
A dirlo è, in primo luogo, l'articolo 16-bis del decreto legge n. 179/2012 che, al comma sette, dispone testualmente che "Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia", precisando, poi, che "Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza".
Giorno di scadenza festivo
In applicazione di quanto previsto in generale dall'articolo 155, commi 4 e 5, del codice di procedura civile, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e tale proroga si applica anche ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono di sabato.
Cosa dice la Cassazione
A conferma del rilievo assegnato alla ricevuta di avvenuta consegna ai fini del rispetto dei termini processuali, se il testo dell'articolo 16-bis non bastasse, sono intervenute negli anni diverse sentenze della Corte di cassazione.
Una delle ultime è la numero 23771/2019 (sotto allegata), che ha ribadito che, ai fini della verifica della tempestività di un ricorso depositato in via telematica, questo "deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia".
Leggi anche:
- Processo civile telematico: la ricevuta prova la notifica
- Il processo civile telematico
Data: 03/10/2019 04:00:00Autore: Valeria Zeppilli