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Guida in stato di ebbrezza anche a veicolo fermo

Per la Cassazione, la guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il soggetto non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo, è sufficiente lo stato di alterazione


di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41457/2019 (sotto allegata) precisa che, contrariamente a quanto lamentato dall'imputato, non è necessario per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza che il soggetto a cui è richiesto di sottoporsi all'alcool test sia fermato dagli agenti mentre sta guidando. Il reato di guida in stato di ebbrezza infatti si realizza anche quando il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolemico nonostante l'evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche. Confermata quindi la sentenza del giudice d'appello, che ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza un soggetto fermato e intimato dagli agenti di polizia di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico all'uscita di un locale, dopo che costui aveva parcheggiato il mezzo ed era entrato in un bar. La fermata infatti, come chiarito dalla Cassazione, è comunque una fase della circolazione stradale.

La vicenda processuale

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La Corte di appello accoglie l'impugnazione del Pubblico Ministero e riforma in parte la pronuncia di primo grado, aumentando la pena comminata e confermando la sentenza con cui il Tribunale aveva già condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, cod. strada (capo a), 81 e 341 bis cod. pen. (capo b), per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico richiesto dai poliziotti dopo che era stato visto alla guida di un motociclo 'ape' e per avere offeso, in presenza di più persone, il prestigio degli agenti che lo avevano fermato.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo in relazione all'art. 186, comma 7, cod. strada, che la Corte territoriale ha confermato la condanna relativamente al reato di cui al capo d'imputazione a), benché i due agenti lo avessero fermato dopo che aveva parcheggiato la sua 'ape', dopo che era entrato in un bar ed era uscito dallo stesso e quindi quando doveva essere considerato un semplice pedone e non un conducente.

Guida in stato di ebbrezza anche a veicolo fermo

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La Cassazione con sentenza n. 41457/2019 rigetta il ricorso del ricorrente ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo.

La Corte evidenzia come l'art. 186 del Codice della strada sanzioni la condotta del conducente che rifiuti di sottoporsi all'esame alcolimetrico non solo in caso di incidente, ma anche "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool."

Il termine conducente quindi fa riferimento sia a chi guida, ma anche a chi ha appena guidato un veicolo, prima della richiesta da parte degli agenti, di fermarsi. Dal comma 1 dell'articolo è evidente che è vietato porsi alla guida di un veicolo per tutta la fase in cui, a causa dell'assunzione di bevande alcoliche, la percezione e i riflessi risultano alterati.

Lo stato di alterazione

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Del resto la Corte si è già espressa in questo senso precisando che "ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico. (…) In senso conforme si è sostenuto che, in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto."

Non regge quindi la contestazione dell'imputato secondo il quale, nel momento in cui, sceso dal proprio veicolo e averlo parcheggiato con le quattro luci accese, dopo essere stato ripreso da una videocamera mentre era alla guida dello stesso, non poteva essere qualificato come conducente, ma come pedone, tanto più che "era stato visto alla guida dell'ape pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti, che lo avevano così notato in evidente stato di ebbrezza alcolica e che, perciò, avevano deciso di sottoporlo all'alcoltest."

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Data: 13/10/2019 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate