Condominio: la ripartizione delle spese di riscaldamento
di Tina Coletta - Il d.lgs n. 102/2014 (modificato dal d.lgs. 141/2016) ha reso effettiva la normativa tecnica di riferimento UNI 10200 in materia di contabilizzazione del calore.
La contabilizzazione diretta e indiretta
Quota fissa e quota a consumo
Determinazione dei costi
La spesa totale sostenuta dal singolo condomino è composta da una parte effettivamente prelevata e da una parte relativa alla perdita di distribuzione.
La parte effettivamente prelevata (detta consumo volontario) è quella parte di energia a cui l'utente può attingere agendo sulla valvola termostatica (in caso di ripartitori di calore) o sul termostato (in caso di conta termie) ed è quindi quella parte su cui l'utente ha la possibilità di scelta sul prelievo.
La perdita di distribuzione (involontaria/fissa) invece è intrinseca alla tipologia di impianto e si riferisce alla perdita di energia che avviene, durante la distribuzione, dal punto di generazione (centrale termica) fino al collegamento delle tubature di ogni singola unità abitativa.
Pertanto i costi relativi alla gestione ordinaria condominiale si determinano suddividendoli in percentuali da calcolare di anno in anno, su due valori base: letture per la parte volontaria e millesimi di fabbisogno di energia termica utile per la parte fissa.
Si precisa, quindi, che per avere una corretta ripartizione è fondamentale che il periodo dei costi inerenti all'esercizio di riferimento sia allineato al periodo di lettura dei dispositivi (contatori).
Le spese per i condomini distaccati
L'art. 1118, 4 comma stabilisce che: "il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
Pertanto il condomino dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall'impianto di riscaldamento centralizzato continuerebbe ad essere obbligato a partecipare alle spese di esercizio se e nella misura in cui il distacco non abbia comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini.
Da ciò si desume che a seguito della normativa introdotta dal d.lgs 102/2014 il condomino distaccato dovrà partecipare alla quota fissa, come sopra individuata, indipendentemente dal fatto che il condomino attinga o meno al calore.
Data: 12/10/2019 14:00:00Autore: Tina Coletta