Armi e condanna penale sostituita con sanzione pecuniaria
L'amministrazione revoca la già rilasciata licenza, oppure valuta le circostanze quando il giudice penale condanna al pagamento di una sanzione in luogo della reclusione?
Avv. Francesco Pandolfi - Le condanne alla reclusione di cui all'art. 43 comma 1 T.u.l.p.s. costituiscono causa ostativa al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi, anche in caso di estinzione del reato e di riabilitazione: questo è un primo e noto orientamento giurisprudenziale che ha caratterizzato varie sentenze del Consiglio di Stato.
- Orientamento evolutivo del Consiglio di Stato
- Orientamento evolutivo della Terza Sezione del Consiglio di Stato
- Orientamento del Tar prima della sentenza C.d.S. 5740
Orientamento evolutivo del Consiglio di Stato
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Un secondo orientamento, chiamiamolo evolutivo, ritiene invece che l'amministrazione non deve senz'altro disporre la revoca prevista dal primo comma dell'art. 43 T.u.l.p.s. della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43 T.u.l.p.s.), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo della reclusione, ai sensi degli articoli 53 e 57 della Legge n. 689/1981, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., nel caso di commissione di un reato di per se ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare armi.
Orientamento evolutivo della Terza Sezione del Consiglio di Stato
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L'illustrazione dei due profili della questione esaminata proviene dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Lipari): precisamente dalla sentenza n. 5740/18 pubblicata il 05.10.2018.
Orientamento del Tar prima della sentenza C.d.S. 5740
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L'utile (e favorevole per la persona interessata) pronuncia segue un precedente grado di giudizio svolto davanti il Tar Liguria (sentenza n. 173/18), concernente il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Tra le pieghe dei documenti processuali in quella prima fase della causa era emerso come il fatto cruciale, ritenuto ostativo, fosse da correlare alle conseguenze di una condanna per furto (nel 1991) a carico del ricorrente.
Reato per il quale, comunque, l'interessato aveva dichiarato e documentato la riabilitazione con ordinanza del 2003; inoltre il fatto di avere già in passato ottenuto il rilascio del porto di fucile ad uso caccia nel 2003 e un rinnovo nel 2009.
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Autore: Francesco Pandolfi