Ordinamento militare e assegnazione temporanea del dipendente
Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità
Avv. Francesco Pandolfi - Principio generale in materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico secondo la disciplina dettata dall'art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 è il seguente: la Legge intende rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio, peraltro fisiologiche, potendo lo stesso recedere solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare conto nel provvedimento definitivo che emana.
Tar: orientamenti 2019
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Il criterio regolatore si trova praticamente nella maggior parte delle sentenze amministrative di primo e secondo grado.
Focalizzandoci un attimo su quelle di primo grado, ultimamente la Terza Sezione del Tar Milano si è pronunciata con tre distinte, consecutive e speculari sentenze, molto utili da tenere in considerazione in vista di eventuali ricorsi da impostare rispetto a circostanze analoghe a quelle trattate e, soprattutto, agganciate ad una rivisitazione critica (in meglio) di un concetto spurio dato dal C.d.S. con la sentenza n. 5068/18, relativo ad una supposta non applicabilità della norma al personale militare.
Si tratta delle seguenti pronunce:
a) sentenza n. 2067 dell'01.10.2019, riguardante un Assistente Capo della Polizia di Stato in forza presso un compartimento della Polizia Ferroviaria,
b) sentenza n. 2068 dell'01.10.2019, riguardante un Appuntato dei Carabinieri,
c) sentenza n. 2069 dell'01.10.2019, riguardante un Sergente dell'Esercito.
Sintesi degli orientamenti 2019 del Tar Milano
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La sintesi estrema delle tre sentenze è che l'art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 si applica a tutto il personale militare e delle Forze di Polizia.
L'art. 42 bis in sintesi
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Il Tar svolge un'accurata ricostruzione della disciplina applicabile alla delicata e complessa fattispecie dell'assegnazione temporanea regolata dal richiamato art. 42 bis.
La norma, lo ricordiamo, stabilisce che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/01 può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad un sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
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Autore: Francesco Pandolfi