Gratuito patrocinio: lo Stato deve anticipare le spese del CTU
Dott. Massimo Moriconi* - Con la sentenza n. 217 del 1.10.2019, già pubblicata su questo quotidiano (leggi Gratuito patrocinio: spetta allo Stato anticipare gli onorari), la Corte Costituzionale ha dichiarato I'illegittimità costituzionale dell'art. 131 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. I 15, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano prenotati a debito, a domanda se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dall'Erario.
In particolare disponendo che gli onorari e le indennità dovuti a consulenti, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall'erario.
La questione di costituzionalità
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal giudice dott.Massimo Moriconi del Tribunale Ordinario di Roma XIII° Sezione Civile, con due ordinanze gemelle del 21.6.2018 e del 17.9.2018 (sotto allegate).
La questione controversa, felicemente conclusa con la sentenza della Corte, atteneva a una situazione di profonda e risalente ingiustizia nella quale i C.T.U. del giudice, a differenza dell'avvocato che assiste, nelle cause civili, la parte ammessa al gratuito patrocinio, erano costretti a lavorare di regola gratuitamente.
E ciò in virtù di una norma oscura e mal scritta del TU delle spese di giustizia che prevedeva la prenotazione a debito.
La questione, come ricorda la sentenza della Corte, era stata più volta portata all'attenzione del Giudice delle Leggi, e sempre da Questi respinta.
Quale insegnamento si può trarre da questa vicenda?
Che la tenacia, quando intelligente e costruttiva, paga.
Sempre, anche se i frutti dell'impegno a volte tardano ad arrivare. Non bisogna mai scoraggiarsi.
Se difetta lo studio e il serio approfondimento, insistere su una tesi autorevolmente già respinta è puro velleitarismo.
Al contrario, se si è ragionevolmente convinti (come in questo caso il giudice rimettente) della giustezza della propria tesi, occorre applicarsi e profondere ogni sforzo per rappresentarla al meglio e convincere.
In questo caso il giudice era ben consapevole dell'enorme difficoltà dell'impresa, avendo la Corte, che ne dà atto nella sentenza, già almeno quattro volte in passato respinto l'eccezione di incostituzionalità della prenotazione a debito di cui alla norma citata.
Occorre rammentare che nell'armamentario della Corte Costituzionale di contenimento delle ordinanze di sospetta incostituzionalità che le pervengono, vi sono due valutazioni preliminari contro le quali si infrangono un gran numero di rimessioni: la rilevanza della questione e la mancanza di novità.
Questo era l'aspetto più preoccupante della questione e il rimettente ha avuto cura di premettere nell'ordinanza che i profili di incostituzionalità che si sottoponevano al Giudice delle Leggi erano nuovi e diversi da quelli in precedenza da Essa esaminati e bocciati.
Anche la prima valutazione era stata studiata con pari cura.
Per la rimessione era stato prescelto un procedimento ex art. 696 bis (accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa) per il quale, come è noto, non vi è un sentenza conclusiva che provveda sulle spese, sicché è ontologicamente impossibile e giuridicamente errato porre le spese a carico di parte diversa se non il ricorrente.
Sul quale d'altra parte non è possibile caricarle, essendo egli stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Situazione quindi che evidenziava in modo forte l'ingiustizia di una situazione nella quale il C.T.U. – escluso il pagamento da parte dell'Erario - veniva chiamato a lavorare…gratis.
Infine il giudice, ha efficacemente spiegato nell'ordinanza di rimessione, nel modo più chiaro possibile il vero significato dell'oscura locuzione "prenotazione a debito".
Conclusioni
Se questo metodo, di ragionata tenacia, è vincente, piace sperare e confidare che un'altra impresa epica, la cui formidabile valenza ed efficacia è testimoniata dagli esiti dell'opera di chi scrive, potrà egualmente volgere, nel tempo necessario, al successo.
Convincere, con i fatti e i risultati finora ottenuti, una sempre più numerosa platea di soggetti (magistrati, avvocati etc.) che l'unico modo che abbiamo a disposizione per ricondurre lo stato eufemisticamente definibile non soddisfacente della Giustizia Civile, è l'utilizzo sempre più intenso, convinto, leale ed esperto della mediazione (obbligatoria e demandata) ex art. 5 d.lgs. 28/2010 , e, a causa pendente, della proposta del giudice ex art. 185 bis cpc.
* Dott. Massimo Moriconi, giudice del tribunale di Roma
Data: 23/10/2019 22:00:00
Autore: VV AA