Ecobonus e Sisma bonus: ok invio sconto in fattura
di Annamaria Villafrate - Operativo lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni per l'Ecobonus e il Sisma Bonus. Tutti i contribuenti beneficiari delle misure, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, dal 16 ottobre scorso, infatti, possono inviare i moduli nelle modalità indicate dal fisco, per poter esercitare l'opzione dello sconto in fattura prevista dal Dl n. 34/2019.
Ricordiamo brevemente in cosa consiste lo sconto in fattura, che cosa sono questi bonus e le sezioni più importanti del modulo da inviare:
- Sconto in fattura attivo per Ecobonus e Sisma bonus
- Cosa sono Sisma bonus ed Ecobonus
- Il modulo da inviare per la comunicazione
Sconto in fattura attivo per Ecobonus e Sisma bonus
Dal 16 ottobre al 28 febbraio 2020 coloro che beneficiano delle agevolazioni previste per le opere di riqualificazione energetica e antisismica possono inoltrare la comunicazione relativa all'opzione dello sconto in fattura. Come previsto dal provvedimento del 31 luglio l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha sostenuto le spese che danno diritto alle detrazioni, direttamente agli sportelli, utilizzando il modulo appositamente predisposto che può anche essere inviato via PEC, previa sottoscrizione digitale o autografa, purché in quest'ultimo caso si alleghi un documento di identità. Limitatamente alla cessione del credito corrispondente al sismabonus acquisti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, invece il termine finale per la comunicazione è fissato al 30 novembre 2019.
Questa opzione, prevista dal decreto n. 34/2019 riconosce, come chiarisce il sito dell'Agenzia delle Entrate, a chi beneficia delle agevolazioni eco bonus e sisma bonus, la possibilità di optare "in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il fornitore recupera lo sconto come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni."
Cosa sono Sisma bonus ed Ecobonus
Ricordiamo brevemente che l'eco bonus, previsto dall'art 14 del Dl n. 63/2013 e il sisma bonus, contemplato dal successivo art. 16 dello stesso decreto, sono delle agevolazioni fiscali previste per tutti coloro che effettuano opere di riqualificazione energetica e antisismica nelle loro abitazioni, al fine di renderle più efficienti, risparmiando, e più sicure in caso di terremoto.
L'eco bonus si traduce in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires per chi ha acquistato ad esempio pannelli solari, impianti di climatizzazione in grado di generare calore durante l'inverno alimentati da biomasse. L'agevolazione del 50 o del 65% in base agli interventi effettuati, può essere richiesta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.
Il sisma bonus invece vale per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 50% da calcolarsi sull'importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali. Detrazione che sale al 70% e all'80% se grazie alle opere si passa alle classi di rischio inferiori.
I condomini invece sono soggetti a regole diverse. Le agevolazioni per l'ecobonus variano dal 70 al 75% in base agli indici di prestazione energetica raggiunti. Se poi oltre all'efficientamento energetico gli edifici condominiali vengono messi in sicurezza contro il rischio sismico, le agevolazioni aumentano fino all'80% se si scende a una classe di rischio inferiore e dell'85% se si scende di due classi.
Il modulo da inviare per la comunicazione
- Il modello da inviare per la comunicazione dell'opzione si compone di diverse sezioni. Nella parte iniziale, dedicata ai "Dati del richiedente", si devono indicare:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici del beneficiario della detrazione per gli interventi di efficienza energetica o rischio sismico.
- La sezione dedicata ai "Dati relativi al rappresentante", è dedicata ai dati rappresentante del soggetto richiedente, come il codice fiscale e i dati anagrafici.
- Nella sezione dedicata alla "Tipologia di opzione", il richiedente barrare la casella corrispondente all'opzione esercitata, ovvero se intende optare per la cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto.
- Nella parte dedicata alla "Tipologia di intervento" si deve barrare una casella tra quelle elencate, in cui vengono descritte tutte le opere che beneficiano dell'agevolazione. Il contribuente che in un anno esegue diversi interventi tra quelli elencati deve compilare un modello per ciascuno di essi.
- Si deve poi indicare l'importo della spesa sostenuta, quello del credito cedibile o del contributo sotto forma di sconto e l'anno in cui la spesa è stata sostenuta.
- Si passa poi alla sezione in cui indicare i "Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento", risultanti dal certificato catastale o dall'atto di compravendita.
Seguono poi le sezioni che devono contenere:
- i "Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto";
- la "Tipologia del cessionario";
- la "Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari" da compilare solo in casi particolari.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, alle comunicazioni deve provvedere, con le modalità specificate dai provvedimenti dell'8 giugno 2017 (prot. 108572) e del 28 agosto 2017 (prot. 165110), l'amministratore di condominio, mentre per i condomini minimi, dovrà pensarci uno dei condòmini.
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Data: 21/10/2019 17:30:00Autore: Annamaria Villafrate