Inadempimento
Avv. Marco Sicolo - L'inadempimento è la mancata attuazione della prestazione oggetto di un contratto. La principale norma di riferimento nell'ordinamento italiano è l'art. 1218 c.c., che individua le condizioni che ricollegano l'inadempimento alla responsabilità del debitore.
Ovviamente si tratta di responsabilità contrattuale, contrapposta a quella aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., che invece consegue alla commissione di un fatto illecito e non al mancato adempimento di un obbligo già stabilito.
- Inadempimento e ritardo
- La responsabilità del debitore
- L'onere della prova
- Imputabilità dell'inadempimento
- Inadempimento e risoluzione
- Il danno da risarcire
- L'inadempimento nelle obbligazioni negative
Inadempimento e ritardo
L'inadempimento può essere totale o parziale; in quest'ultimo caso, la prestazione è stata eseguita solo in parte o con modalità difformi da quelle pattuite.
Inoltre, si distingue tra inadempimento definitivo (o assoluto) e temporaneo (o relativo); quest'ultimo caso si verifica quando la prestazione risulta ancora possibile, e quindi il debitore è in ritardo, cioè in mora.
La responsabilità del debitore
L'art. 1218 c.c. dispone che la responsabilità del debitore sorge nel caso in cui la prestazione non sia eseguita esattamente (e quindi può trattarsi anche di inadempimento parziale o relativo), a meno che ciò non sia dipeso da impossibilità "derivante da causa a lui non imputabile".
La conseguenza dell'inadempimento, così inteso, è il risarcimento del danno causato al creditore.
L'onere della prova
La norma in esame pone a carico del debitore l'onere di provare che l'inadempimento sia dovuto a impossibilità a lui non imputabile.
Ciò significa che al creditore sarà sufficiente allegare in giudizio l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo dovrà fornire prova dell'adempimento o della non imputabilità a suo carico della mancata esecuzione della prestazione.
Tale criterio di ripartizione è stato sancito da una nota sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 13533/01), con cui la Suprema Corte diede ragione all'orientamento della dottrina allora minoritaria.
Imputabilità dell'inadempimento
Come si vede, per andare esente da responsabilità e dal conseguente obbligo risarcitorio, il debitore ha quindi l'onere di dimostrare la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.
Il primo non può consistere nella mera difficoltà della prestazione, ma dev'essere rappresentato da una condizione di impossibilità valutabile con criteri oggettivi.
Quanto alla non imputabilità, il debitore dovrà dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile per caso fortuito o forza maggiore, e, se lo richiedono le circostanze della fattispecie concreta, anche la mancanza di una sua colpa, con riferimento ai canoni di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. (diligenza del buon padre di famiglia o professionale).
Va da sé che, a fronte di tale dimostrazione da parte del debitore, il creditore rimane liberato dall'obbligo di attuare la sua prestazione.
Inadempimento e risoluzione
Il tema della responsabilità del debitore si ricollega alle disposizioni dettate dall'art. 1453 c.c., che consentono al creditore che intenda far valere l'altrui inadempimento di chiedere, oltre al risarcimento del danno, l'adempimento dell'obbligazione (con l'azione di manutenzione del contratto) o la risoluzione giudiziale del contratto.
Il danno da risarcire
Il danno da risarcire ex art. 1218 c.c. comprende sia il lucro cessante che il danno emergente, come disposto dall'art. 1223 c.c.
Pertanto il risarcimento riguarderà sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno direttamente conseguente all'inadempimento.
L'inadempimento nelle obbligazioni negative
Va infine ricordato il disposto dell'art. 1222 c.c., che disciplina l'inadempimento con riferimento alle obbligazioni negative, in cui la prestazione consista in un non fare.
In tal caso, la regola sull'onere della prova è invertita, poiché è il creditore a dover dimostrare il verificarsi della violazione dell'obbligo da parte del debitore.
E poiché ogni violazione costituisce inadempimento, non è configurabile la mora del debitore con riferimento a tale tipo di obbligazioni.
Leggi anche:
- Inadempimento del contratto e sue conseguenze
- La risoluzione del contratto per inadempimento
Data: 22/10/2019 12:30:00Autore: Marco Sicolo