Contratti bancari, forma scritta, nullità
Con l'entrata in vigore dell'art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154 - poi recepito nell'art. 117 del T.U. D.lgs. 1.9.1993 n. 385 - tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi rispettato nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente.Né può ritenersi che la produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il
contratto determini il perfezionamento del negozio qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso non dall'originario contraente non sottoscrittore, ma dal successore dello stesso né l'atto di opposizione, in cui è dedotta la nullità del negozio per difetto di forma, può ritenersi manifestazione scritta della volontà di far propri gli effetti del
contratto non perfezionato.
Data: 29/09/2006
Autore: www.ilcaso.it