La Cassazione sul reato di diffamazione sui social
L'orientamento della Suprema Corte sui messaggi diffamatori sui social che fanno scattare la condanna per diffamazione
Avv. Adriana Scamarcio - Nell'era dei social network sono aumentati i casi di diffamazione online.
Facebook ha sicuramente aumentato il carico di lavoro dei Tribunali italiani per quanto riguarda querele e denunce di questo tipo, venendo sempre più spesso interessato a pronunciarsi su questioni litigiose sorte tra gli utenti del social network che in bacheca non si risparmiano fotografie con l'amante, minacce e frasi offensive contro il capo ufficio o il vicino di casa.
Facebook ha sicuramente aumentato il carico di lavoro dei Tribunali italiani per quanto riguarda querele e denunce di questo tipo, venendo sempre più spesso interessato a pronunciarsi su questioni litigiose sorte tra gli utenti del social network che in bacheca non si risparmiano fotografie con l'amante, minacce e frasi offensive contro il capo ufficio o il vicino di casa.
- Diffamazione su Facebook: il caso
- Il tagging e l'accertamento dell'indirizzo Ip
- Indirizzo Ip: prova ai fini della diffamazione
Diffamazione su Facebook: il caso
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La questione di specie, sottoposta all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5352/2018), riguardava appunto la diffusione di frasi diffamatorie e offensive pubblicate da un uomo nei confronti della sua ex compagna, da cui aveva avuto una figlia. Secondo i giudici della Suprema Corte, che hanno respinto il ricorso dell'uomo, già ritenuto colpevole dai giudici di merito, la condotta incriminata, ovvero utilizzare la bacheca Facebook per diffondere messaggi diffamatori, per costante giurisprudenza integra una ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, del codice penale.
Trattasi, infatti, di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.
Il tagging e l'accertamento dell'indirizzo Ip
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L'attività di tagging, inoltre, consente di far sopravvivere quelle informazioni o foto anche al di là del fatto che l'autore ne abbia o meno effettuato la cancellazione.Secondo la Corte, infatti, la diffamazione a mezzo Facebook richiede, come elemento fondamentale ed imprescindibile, ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, l'accertamento del cosiddetto Internet Protocol Address (cd. Indirizzo IP).
Quest'ultimo consente, infatti, di risalire con certezza al dispositivo, elaboratore o PC, collegato alla rete informatica, utilizzato per pubblicare materiale diffamatorio, e quindi al titolare della linea telefonica associata al profilo Facebook.
Indirizzo Ip: prova ai fini della diffamazione
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Con la sentenza n. 5352 del 5 febbraio 2018 la V Sezione della Corte di Cassazione ha confermato, rafforzandolo, l'orientamento espresso già in altre sentenze precedenti, secondo il quale la mancata verifica da parte dell'Autorità giudiziaria dell'indirizzo IP di provenienza del contenuto lesivo, riferibile al profilo Facebook "incriminato", non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all'attribuzione della responsabilità per il reato di diffamazione ex art. 595, III co. c.p., atteso che, mancando tale accertamento, non può escludersi l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del reato da parte di terzi, né risulta possibile verificare i tempi e gli orari della connessione.
Vero è che ciascun dispositivo ha il proprio indirizzo IP privato, ma tutti gli IP privati sono associati ad un IP pubblico, che appunto consente l'identificazione del dispositivo in un determinato lasso di tempo.
Oltre all'accertamento dell'indirizzo IP, che è attività in via principale propria degli Inquirenti, non va trascurato, dal punto di vista di chi sporge la denuncia-querela, l'aspetto legato alla corretta acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su Facebook atteso che la semplice stampa su carta è una prova insufficiente.
Non bisogna, però, confondere le offese pubbliche con quelle fatte in privato, come ad esempio in chat.
In questo caso non si parla di diffamazione ma di semplice ingiuria, oggi non più considerata come reato ma, a seguito del d. lgs. del 15 gennaio 2016, n°. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n°. 67) come illecito amministrativo.
Una volta accertato l'indirizzo IP privato e quello pubblico ad esso collegato, si può risalire sicuramente all'autore del reato che rischia una sanzione dai 100 a 8 mila euro per le offese private e la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore ai 516 euro per quelle pubbliche.
La bacheca di Facebook, pertanto, non deve essere considerata come luogo di accusa o di vendetta, bisogna stare molto attenti a quello che si scrive perché potrebbe diventare un principale mezzo di prova in un eventuale giudizio penale, quindi, prima di lasciare libero sfogo ad accuse e offese, meglio contare fino a 10!!
Vero è che ciascun dispositivo ha il proprio indirizzo IP privato, ma tutti gli IP privati sono associati ad un IP pubblico, che appunto consente l'identificazione del dispositivo in un determinato lasso di tempo.
Oltre all'accertamento dell'indirizzo IP, che è attività in via principale propria degli Inquirenti, non va trascurato, dal punto di vista di chi sporge la denuncia-querela, l'aspetto legato alla corretta acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su Facebook atteso che la semplice stampa su carta è una prova insufficiente.
Non bisogna, però, confondere le offese pubbliche con quelle fatte in privato, come ad esempio in chat.
In questo caso non si parla di diffamazione ma di semplice ingiuria, oggi non più considerata come reato ma, a seguito del d. lgs. del 15 gennaio 2016, n°. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n°. 67) come illecito amministrativo.
Una volta accertato l'indirizzo IP privato e quello pubblico ad esso collegato, si può risalire sicuramente all'autore del reato che rischia una sanzione dai 100 a 8 mila euro per le offese private e la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore ai 516 euro per quelle pubbliche.
La bacheca di Facebook, pertanto, non deve essere considerata come luogo di accusa o di vendetta, bisogna stare molto attenti a quello che si scrive perché potrebbe diventare un principale mezzo di prova in un eventuale giudizio penale, quindi, prima di lasciare libero sfogo ad accuse e offese, meglio contare fino a 10!!
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Data: 10/11/2019 15:30:00Autore: Adriana Scamarcio