Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunitŕ o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

PAT: notifiche pec, valido solo l'elenco tenuto dal ministero

Il Consiglio di Stato è tornato sul tema delle notifiche Pec alla PA nell'ambito del processo amministrativo telematico. Valide solo le Pec prese dall'elenco giustizia


Avv. Giorgio Filippo Alfonso - Nell'ambito del dibattito suscitato da alcune pronunce della Corte di Cassazione relative alla notifica via pec degli atti introduttivi del giudizio (leggi Cassazione: l'ordinanza che mette a rischio centinaia di notifiche), deve registrarsi, con riferimento al Processo Amministrativo Telematico, la posizione della sezione terza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7170 del 22 ottobre 2019 (sotto allegata), ha chiarito (rectius ribadito) che l'indirizzo pec da utilizzare per la valida e rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia solamente quello tratto dall'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, fermo quanto previsto dal regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933, per le notifiche da effettuarsi all'Avvocatura dello Stato.

Invalide le notifiche alle Pec del registro IPA

[Torna su]

Di conseguenza, sono da considerarsi invalide e irrituali le notifiche effettuate all'indirizzo PEC risultante dal registro IPA (di cui all'art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. n. 2 del 2009), che, infatti, non viene più menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, sebbene, inizialmente, fosse stato normativamente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche.

Allo stesso modo, non possono considerarsi valide e rituali le notifiche effettuate agli indirizzi pec indicati nei siti internet dell'Amministrazione, che non hanno alcuna autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.

Sul piano normativo

[Torna su]

Deve ricordarsi che l'art. 14 co. 2 del d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT) stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio devono essere eseguite agli indirizzi pec di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012 (conv. in L. n. 221 del 2012), fermo – si ribadisce -quanto previsto dal regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933.

Ai sensi del menzionato comma 12, dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 (modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014), tutte le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco. A questo riguardo, deve ricordarsi che il T.A.R. Catania, in ragione del ricorso proposto - fra gli altri - dall'Associazione "Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti" e dall'Associazione "Camera Amministrativa Siciliana", con la sentenza n. 1426/2019, ha accertato e dichiarato come il Comune di Catania versasse in oggettivo e persistente stato di inadempienza rispetto all'obbligo di comunicazione del predetto indirizzo PEC nelle tempistiche indicate dalla normativa vigente, seppure, solamente in corso di causa, l'amministrazione ha documentato di aver trasmesso il suddetto indirizzo pec, determinando la cessazione della materia del contendere.

Il comma 1 dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012 prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia". A fronte dell'inequivoco dato normativo, risulta indubitabile che il legislatore abbia inteso "conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza (Cass. civ., sez. VI, 27 giugno 2019, n.17346; id., ord., 25 maggio 2018, n. 13224; id. 11 maggio 2018, n. 11574; Cons. St., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6178; id. 20 gennaio 2016, n. 197; C.g.a. 12 aprile 2018, n. 217)".

La decisione

[Torna su]

Nel corpo della sentenza, tuttavia, si dà atto della disomogeneità degli approdi giurisprudenziali in materia, che annoverano altresì pronunce che hanno riconosciuto la validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'Indice PA, a fortiori ove l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica fosse rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia (Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2019, n.1379; id., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7026). Proprio per tale motivo, la sentenza in commento ha riconosciuto il beneficio della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.

Conclusioni

[Torna su]

Lo scrivente si permette di riportare testualmente – e auspicare - quanto sostenuto dal CGARS nella sentenza del 12 aprile 2018, n. 216: «la condotta colpevole dalla pubblica amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, così rendendo più difficoltosa la notifica, se non determina, per la controparte, nullità insanabile della notifica e ne giustifica la rinnovazione, va tuttavia stigmatizzata, con la segnalazione della condotta agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT». Ciò in quanto una simile omissione sortisce inoltre «un effetto di fatto "escludente" di quell'amministrazione dal processo, perché potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni successive alla notifica del ricorso introduttivo solo mediante deposito nella segreteria del giudice (sicché potrebbe non venirne mai a conoscenza) e perché non è consentito comunicare con il sistema della giustizia amministrativa, per ragioni di sicurezza, se non tramite indirizzi PEC contenuti nei registri tenuti dal Ministero della giustizia».


Avv. Giorgio Filippo ALFONSO

via D. Cimarosa n. 19, Sant'Agata di Militello (Me)

viale Eritrea n. 20, Roma (RM) c/o avv. G. Giuttari

peo: avvocatoalfonso@libero.it

Data: 26/10/2019 10:00:00
Autore: Giorgio Filippo Alfonso