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Autovelox: non basta l'approvazione ministeriale a provare l'omologazione

Il Giudice di Pace di Padova conferma la differenza tra omologazione e approvazione. Inficiata la rilevazione effettuata da un autovelox non omologato


di Lucia Izzo - Omologazione e approvazione non sono sinonimi, trattandosi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi. Pertanto, deve essere annullato il verbale elevato a seguito di rilevazione avvenuta tramite Autovelox non debitamente omologato, ma oggetto solo di una mera approvazione ministeriale.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Padova nella sentenza n. 775/2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente contro il verbale elevatogli dalla Polizia Locale e che gli contestava un eccesso di velocità in violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

In particolare, la violazione era stata accertata mediante apparecchiatura automatica di ri­levazione denominata "Autovelox 106 Premium Plus" della quale il ricorrente contesta la valida omologazione e chiede provarsi, invece, l'esistenza di un efficace decreto che dimostri che lo strumento di accertamento automatico sia omologato.

Omologazione autovelox: non è sufficiente l'approvazione ministeriale

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Il magistrato onorario, in effetti, rileva come l'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie non risulti aver conseguito l'omologazione da parte del competente Ministero, bensì una mera approvazione ministeriale.


Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, secondo il giudice i termini "omologazione" e "approvazione" non sono, ai fini del Codice della Strada, sostanzialmente dei sinonimi, aventi significato coincidente e utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica.

La norma che definisce le condizioni di legittimità dell'accertamento della velocità è l'art. 142 CdS, che al comma 6 prevede che "Per la determi­nazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

La disposizione de quo, si legge nel provvedimento, esige quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione au­tomatica della velocità la sussistenza di una "debita" (ovvero valida ed efficace) omologazione, non contemplando quindi la possibilità di ritene­re sufficiente la mera approvazione

Differenza tra approvazione e omologazione

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Anche se in numerose disposizioni è il Codice della Strada a indicare in via alternativa omologazione e approvazione quasi a sancirne l'equipollenza (es. art. 345 del reg., art.. 201, comma 1-ter, art. 45 e art. 193, comma 4, del C.d.S.), il giudice perugino ritiene che tale equiparazione sia, a un più approfondito esame, solo apparente, stante la diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento.

Tale diversità e irriducibilità delle due tipologie di provvedimenti, si legge in sentenza, è chiaramente precisata dall'art. 192 del regolamento del C.d.S., intitolata appunto "Omologazione e approvazione", che ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente, la procedura di omologazione e approvazione.

Dalla lettura della norma appare evidente che l'omologazione è provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell'accertamento con riferimento alla normativa vigente. Tale valutazione non è invece postu­lata nell'ambito della procedura di mera approvazione.

In conclusione, secondo il magistrato, laddove il regolamento al codice della strada stabilisca le caratteristiche fondamentali, ovvero particolari prescrizioni per le apparecchiature di rilevazione delle violazioni al codice della strada, sarà possibile e doveroso ricorrere alla procedura di omologazione in luogo di quella di approvazione.

Addio multa se l'autovelox è sprovvisto di omologazione

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Poiché omologazione e approvazione non sono affatto sinonimi, trattandosi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi, nell'ambito della procedura di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, va ribadita l'efficacia precettiva dell'art. 142, comma 6, del C.d.S., norma che si riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature "debitamente omologate", ovvero che abbiano conseguito il provvedimento di omologazione al termine di una valutazione di conformità e rispondenza alla normativa del regolamento del Codice della Strada.

Nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l'utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate, ma esclusivamente approvate, costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell'accertamento effettuato.

Nel caso in esame, poiché l'apparecchiatura di accertamento automatico utilizzata (Autovelox 106 Premium Plus), risulta sprovvista di debita omologazione, il relativo accertamento risulta inficiato e, pertanto, il verbale oggetto di opposizione deve essere annullato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Data: 28/10/2019 08:00:00
Autore: Lucia Izzo