Colpo di frusta risarcibile anche senza radiografia
La Cassazione ribadisce che i criteri di cui all'art. 32 D.L. n. 1/2012 per l'accertamento del danno alla salute per microlesioni sono fungibili e alternativi
di Lucia Izzo - Il danno alla salute per lesioni di lieve entità, ad esempio quello determinato dal "colpa di frusta", è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali. L'art. 32 del D.L. n. 1/12, consente di dimostrare l'esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali: i criteri individuati dalla norma, infatti, sono fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi.
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Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 26249/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sulla risarcibilità del c.d. "colpo di frusta" provocato da un incidente stradale.
- Il caso
- Irrisarcibile il danno di cui sia impossibile stabilire l'esatto ammontare
- Colpo di frusta anche senza esami strumentali
Il caso
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Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell'infortunato di risarcimento dei danni patiti mentre era trasportato nel veicolo del convenuto; tuttavia, si riteneva che tale danno fosse consistito unicamente in due giorni di invalidità temporanea, pregiudizio che veniva liquidato nella somma di 100 euro.
In sede di gravame, il Tribunale osservava come fosse impossibile liquidare il danno lamentato dall'attore, poiché le lesioni che questi dichiarava di avere sofferto "non erano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo", ai sensi dell'articolo 32, comma 3-quater, del d.l. 1/2012.
Poiché nel caso in esame esisteva un esame radiografico, che costituiva riscontro obiettivo delle lesioni patite dall'attore, i giudici di Cassazione ritengono che il giudice a quo abbia rigettato la domanda per insussistenza di un danno permanente alla salute e non, invece, ritenendo che vi fosse un danno patito, ma non attestato da alcun esame strumentale.
Irrisarcibile il danno di cui sia impossibile stabilire l'esatto ammontare
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Per gli Ermellini, un danno di cui sia impossibile stabilire non già il suo esatto ammontare, ma la sua stessa esistenza, è per ciò solo un danno irrisarcibile, anzi, non è nemmeno un danno in senso giuridico.
In ogni caso, rammenta la Corte, l'art. 32, comma 3-ter del D.L. n. 1/12, non è né una norma che pone limiti ai mezzi di prova, poiché non impedisce di dimostrare l'esistenza d'un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali, né alla risarcibilità del danno, poiché essa non impone di lasciare senza ristoro i danni che non attingessero una soglia minima di gravità.
La norma citata semplicemente ribadisce un principio già insito nel sistema, ovvero che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole; per contro, non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili, ma non probabili.
Dal punto di vista letterale, rammenta l'ordinanza, la legge definisce "danno biologico" soltanto quello "suscettibile di accertamento medico legale" e ciò significa che, per predicarsi l'esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio, occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale.
Quest'ultima non si limita ovviamente a considerare solo la storia clinica documentata della vittima in quanto ricorre altresì all'analisi della "vis lesiva", all'analisi della sintomatologia, all'esame obiettivo, alla statistica clinica.
Colpo di frusta anche senza esami strumentali
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Un corretto accertamento medico-legale, pertanto, potrebbe pervenire a negare l'esistenza d'un danno permanente alla salute (o della sua derivazione causale dal fatto illecito) anche in presenza di esami strumentali dall'esito positivo; così come, all'opposto, ben potrebbe pervenire ad ammettere l'esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.
In sostanza, concludono i magistrati, l'art. l'art. 32 D.L. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato", cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme.
Tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione, ovvero: l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali. Si tratta, sottolinea la Corte, di criteri fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi.
L'art. 32, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell'ordinamento: quello secondo cui l'accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l'applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, rifuggendo tanto dalle appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima.
Tanto premesso, nel caso di specie, poiché il Tribunale ha rigettato la domanda per avere ritenuto "impossibile" l'accertamento in corpore dell'effettiva sussistenza di danni alla salute patiti dal trasportato, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché qualunque danno è irrisarcibile, se sia impossibile dimostrarne l'esistenza.
Autore: Lucia Izzo