Licenziabile chi mente su Linkedin
di Annamaria Villafrate - Licenziabile e senza alcun diritto al risarcimento il lavoratore assunto per aver superato una selezione su Linkedin, ma che dopo l'assunzione risulta privo dei requisiti richiesti per il ruolo da ricoprire. Questa la decisione del Tribunale di Trapani che con la sentenza n. 522/2019 (sotto allegata) rigetta il ricorso di un lavoratore, al quale nega anche il risarcimento del danno previsto come unica misura riparatoria in caso di recesso dai contratti di lavoro a tempo determinato, perché mentendo sul possesso dei requisiti richiesti dalla società datrice, ha violato i doveri di correttezza e buona fede richieste in ogni trattativa precontrattuale.
- Il ricorso del lavoratore
- Il lavoratore a tempo determinato licenziato può chiedere solo il lucro cessante
- Niente risarcimento per chi partecipa a una selezione su Linkedin e mente sui requisiti
Il ricorso del lavoratore
Il ricorrente espone di aver preso parte alla selezione indetta nel 2018 da una società su Linkedin, alla ricerca di un Direttore Generale. I requisiti richiesti, come indicato nell'annuncio, erano: "laurea magistrale in ingegneria, economia e commercio, economia e management aeronautico e giurisprudenza; master e/o corsi di specializzazione e perfezionamento di settore; esperienza di almeno 5 anni in attività di direzione, con la qualifica di dirigente o equivalente posizione apicale, di società private, partecipate e/o controllate pubbliche; settori di provenienza: gestione aeroportuale, compagnie aeree, altri operatori del settore trasporto aereo e/o di altri settori di trasporto; conoscenza fluente scritta e parlata della lingua inglese".
Dopo aver auto-certificato il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione, il ricorrente vinceva le selezioni e veniva assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di anni tre. A distanza di quasi due mesi però la società datrice comunicava l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio della delibera consiliare perché l'odierno ricorrente in realtà risultava in possesso della laurea in lingue "non contemplata tra i titoli necessari per la partecipazione alla procedura di selezione". Il procedimento veniva definito con la revoca della delibera, ma a quel punto il neo assunto impugnava il recesso datoriale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il lavoratore a tempo determinato licenziato può chiedere solo il lucro cessante
Il Tribunale di Trapani, dopo aver risolto la questione preliminare relativa alla natura giuridica dell'atto impugnato, qualificabile come qualificato dal ricorrente vero e proprio atto di licenziamento, chiarisce che, come precisato dalla giurisprudenza "il lavoratore a tempo determinato ingiustamente licenziato" può "al massimo chiedere il ristoro del lucro cessante, quantificato nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla naturale scadenza del rapporto" previa verifica dell'effettivo danno emergente o lucro cessante realizzatosi nella sfera giuridica del lavoratore.
Niente risarcimento per chi partecipa a una selezione su Linkedin e mente sui requisiti
Passando poi all'esame del merito della questione, ovvero al mancato possesso dei requisiti richiesti dalla società datrice per l'assunzione il tribunale rileva come il ricorrente fosse "pienamente a conoscenza del fatto di non possedere i titoli per prendere parte alla selezione; ciononostante, in data 5.4.2018, ha avviato le pratiche per la partecipazione. E' irrilevante il fatto (anch'esso valorizzato in ricorso) che l'avviso di selezione non prevedeva i detti requisiti "a pena di esclusione". Dall'annuncio pubblicato, infatti, si poteva comprendere senza possibilità di errore il fatto che la procedura era aperta solo ai possessori dei titoli menzionati. Del resto, sarebbe privo di senso ipotizzare un requisito di partecipazione che, però, non sia necessario per la partecipazione alla gara. Un requisito non necessario non è un vero requisito."
Per quanto riguarda quindi le richieste risarcitorie avanzate dal lavoratore, il giudice di primo grado rigetta le richieste avanzate dal lavoratore perché il ricorrente sapeva sin dall'inizio " di non avere i titoli necessari per partecipare alla selezione bandita (...) non può aver riposto alcun affidamento nell'esito (temporaneamente) favorevole della gara; egli pertanto, non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria, in quanto l'intero danno di cui oggi si duole, è scaturito da una sua condotta che, sebbene non illegittima, rappresenta comunque una violazione del dovere di correttezza e buona fede durante le trattative."
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Data: 29/10/2019 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate