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Amministrazione di sostegno: la presentazione del rendiconto

La presentazione del rendiconto quale adempimento dell'amministratore di sostegno, norma di riferimento, contenuto, mancata presentazione


Tra gli adempimenti posti a carico dell'Amministratore di Sostegno (AdS) - con il decreto di nomina del Giudice Tutelare - vi è quello della redazione e presentazione del rendiconto.

L'art. 405 c.c.

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La norma da applicare è l'art. 405 c.c. che prevede che tra le indicazioni che devono necessariamente essere inserite nel decreto di nomina, vi è quella relativa alla "periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario".

Si noti bene: nessun richiamo viene, invece, fatto all'art. 362 c.c.: ciò induce a ritenere che l'Amministratore di Sostegno non sia tenuto ad effettuare, all'inizio dell'incarico, con l'ausilio del Cancelliere o del Notaio, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del beneficiario.

Che cos'è il rendiconto? E' possibile incorrere in responsabilità e sanzioni?

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E' un documento che riporta in modo dettagliato l'attività svolta dall'Amministratore di Sostegno in un determinato arco di tempo. Più precisamente, deve essere indicata la quotidianità del beneficiario: stato di salute, vita sociale e, ancora, vanno indicate e documentate le entrate, le principali spese e le iniziative più importanti che sono state intraprese a beneficio del soggetto debole.

Con il rendiconto l'Ads, insomma, fornisce al Giudice Tutelare tutte le informazioni concernenti le condizioni di vita e di benessere del beneficiario, al fine di valutare la situazione personale e patrimoniale dello stesso in rapporto al suo progetto di vita.

Se l'Amministratore di Sostegno svolge il suo ruolo in modo diligente, come un buon padre di famiglia, gestendo al meglio il patrimonio del beneficiario non incorre in alcuna responsabilità e sanzione.

In caso di mancata presentazione del rendiconto, quale sanzione?

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In mancanza di presentazione del rendiconto non è prevista alcuna sanzione. In questo caso il Giudice Tutelare potrebbe però decidere di sostituire il soggetto inadempiente con altro soggetto.

Si noti bene: il rendiconto e tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'Amministrazione di Sostegno sono esenti dall'obbligo di registrazione e dal contributo unificato.

Data: 31/10/2019 16:00:00
Autore: Luisa Camboni