Avvocati: pensione indiretta anche senza iscrizione continuativa
di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 27392/2019 della Cassazione (sotto allegata) chiarisce che per riconoscere la pensione indiretta al coniuge e ai figli superstiti dell'avvocato, è necessario che il professionista sia stato iscritto alla Cassa Previdenziale Forense per almeno 10 anni, anche non continuativi. La continuità fa riferimento al requisito anagrafico, per cui occorre solo l'iscrizione effettiva alla Cassa e l'aver assolto all'obbligo contributivo.
- La vicenda processuale
- Il ricorso della vedova dell'avvocato
- Non serve l'iscrizione ininterrotta per 10 anni per la pensione indiretta
La vicenda processuale
La Corte d'appello in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta dalla moglie superstite di un avvocato finalizzata al riconoscimento del diritto alla pensione indiretta. Per la Corte non sussiste infatti il requisito dell'iscrizione continua alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, concorrente con l'iscrizione prima del compimento dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, richiesti per il riconoscimento di tale diritto. Avverso la sentenza però la vedova ricorre in Cassazione, a cui resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Il ricorso della vedova dell'avvocato
La ricorrente impugna la sentenza del giudice d'Appello sollevando un unico motivo, ossia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 7, legge n.675 del 1980, modificato dall'art. 2, commi 3 e 4, legge n.175 del 1983, sostituto dall'art. 3, legge n.141 del 1992.
Ella contesta come la Corte abbia richiesto, ai fini del riconoscimento della pensione indiretta, il requisito dell'iscrizione continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni ininterrotti, quando in realtà esso non è previsto dalle disposizioni di legge richiamate, le quali richiedono solo "dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; iscrizione con carattere di continuità."
Non serve l'iscrizione ininterrotta per 10 anni per la pensione indiretta
La Cassazione, con la sentenza n. 27392/2019 accoglie il ricorso della vedova. Come richiesto dall'art 7 commi 3 e 4, della legge 20 settembre 1980, n. 576 la pensione indiretta è riconosciuta al coniuge e ai figli minori del defunto anche senza diritto al trattamento pensionistico " sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età ...".
La Corte precisa tuttavia che la ratio legis indirizza "l'interpretazione dei requisiti normativamente prescritti per la pensione indiretta ai superstiti degli iscritti alla Cassa nel solco della ratio solidaristica del beneficio volta, dunque, a proteggere anche i superstiti di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione per non avere raggiunto l'anzianità contributiva."
Per quanto riguarda quindi la condizione della continuità richiesta dal comma 4 dell'art. 7 della legge n. 576/1980 la Corte ritiene che "estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l'intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l'ininterrotta iscrizione nel periodo decennale."
Data: 08/11/2019 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate