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Illegittimo il divieto di rientro per il barbone senza residenza

Illegittimo il provvedimento che dispone l'allontanamento dal territorio del Comune se manca il foglio di via perché il barbone non ha residenza


di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 555/2019 (sotto allegata) assolve l'imputato dal reato previsto dall'art 76 co. 3 del dlgs n. 159/2011 per aver violato il foglio di via del Questore. Il foglio di via è infatti un atto complesso che presuppone il preventivo ordine di rimpatrio, che però nel caso di specie manca perché l'imputato è un barbone, privo quindi di una residenza in cui poter fare rientro.

Allontanamento dal Comune per il barbone

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Un soggetto viene citato in giudizio per il reato previsto dall'art. 76 co. 3 del dlgs. n. 159/2011 perché contravveniva al foglio di via obbligatorio emesso da Questore di Vicenza, che disponeva il suo allontanamento dal territorio comunale per tre anni.

Ai sensi dell'art. 2 del dlgs n. 159/2011 infatti il Questore può ordinare ai soggetti indicati dall'art 1 della stessa legge, ossia dediti a traffici delittuosi, a chi vive con proventi di attività delittuose e "a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica", che si trovano fuori dai luoghi di residenza, di farvi rientro.

Il Questore ha quindi esercitato nei confronti dell'imputato il potere previsto dall'art 2 del dlgs n. 159/2011 rimandandolo nel luogo di residenza perché ritenuto pericoloso e inibendogli di ritornare, senza preventiva autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni, nel comune da cui è stato allontanato.

Il foglio di via è un atto complesso

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Il Tribunale, al fine di motivare la propria decisione richiama l'esaustiva sentenza n. 968/2007 della Corte d'Appello di Venezia, la quale chiarisce molto esaustivamente che: "il provvedimento previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956 è atto complesso che si sostanzia in una duplice prescrizione: la prima è costituita dall'ordine di "rimpatrio", cioè dall'ingiunzione al soggetto che risulti essere pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza, di fare in esso rientro; la seconda è costituita dall'inibizione, senza preventiva autorizzazione, ovvero per un periodo non superiore a tre anni, di far ritorno nel luogo dal quale è allontanato. Condizione di legittimità dell'atto è che il destinatario dello stesso si trovi in un luogo diverso da quello nel quale risiede; l'ordine di "rimpatrio" costituisce pertanto il presupposto logico-giuridico della successiva inibitoria " (sentenza n. 281 del 19.2.2004);"la mancanza nell'ordine di tale prima prescrizione l'ordine di rimpatrio rende illegittimo il provvedimento, in quanto carente di uno dei contenuti essenziali prescritti dalla norma".

Provvedimento illegittimo se manca il foglio di via

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Il foglio di via è presupposto del successivo divieto di rientro nel Comune da cui il soggetto viene allontanato, visto che "il divieto di far rientro nel territorio di un Comune implica necessariamente (per espressa previsione di legge) un preventivo allontanamento". Deve quindi considerarsi illegittimo il provvedimento del Questore di Vicenza, carente del foglio di via obbligatorio perché emesso nei confronti di un soggetto privo di residenza. "L'imputato dev'essere quindi assolto dal reato a lui ascritto."

Data: 31/10/2019 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate