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Reddito di Cittadinanza: stretta sui controlli anti furbetti

Il Ministero del Lavoro fornisce ai Comuni le indicazioni relative ai controlli anagrafici da effettuarsi tramite Piattaforma GePI sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza


di Lucia Izzo - È attesa per fine anno la piena operatività, sulla Piattaforma GePI, della funzionalità che consentirà di rinviare ai Comuni di precedente residenza l'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza dei beneficiari richiedenti il Reddito di Cittadinanza.


Nelle more, lo scambio i Comuni sono invitati a procedere con verifiche fuori sistema, nelle modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni tra uffici anagrafici.

Lo precisa il Ministero del Lavoro che, nella recente nota n. 9227/2019 (sotto allegata) ha fornito "Indicazioni in materia di controlli anagrafici nell'ambito della Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)".
In particolare, la nota chiarisce le modalità da seguire per procedere ai controlli anagrafici di competenza dei Comuni.

Reddito di Cittadinanza e requisiti di residenza

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Nel documento il Ministero rammenta che, tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, vi è innanzitutto l'aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Ancora, il D.L. 4/2019, istitutivo della misura, prevede che nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, rimanga in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente e che l'esito delle verifiche debba essere comunicato all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI.
Qualora il beneficiario non abbia maturato nel Comune di residenza il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti richiesti, nella Piattaforma GePI sarà attivata una funzionalità che permetterà di rinviare direttamente ai Comuni di precedente residenza il completamento della verifica dei requisiti. Ma cos'è nel dettaglio questa piattaforma?

Piattaforma GePI: di cosa si tratta

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La piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI) traduce in formato elettronico gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata dei Patti per l'inclusione sociale. La Piattaforma è stata progettata e sviluppata per rendere più efficace il lavoro degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni.

Ancora, la Piattaforma consente di semplificare le procedure, rendere più agevoli i controlli e lo scambio delle informazioni, consentendo ai Comuni e agli Ambiti Territoriali un immediato accesso ai dati rilevanti.

La Piattaforma, inoltre, consente anche l'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, necessario a migliorare la capacità di programmazione degli interventi e dei servizi sociali, nonché l'attivazione e gestione dei Patti per l'inclusione sociale.

Controlli al Comune di precedente residenza

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Allo stato attuale, evidenzia il Ministero, la Piattaforma GePI per tutti i soggetti residenti nel Comune (compresi i beneficiari della pensione di cittadinanza e i beneficiari convocati dai Centri per l'impiego) consente di segnalare l'esito delle verifiche riferito al possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza;
2) residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residenza in Italia per almeno dieci anni anche non consecutivi.
Qualora il beneficiario non risultasse aver risieduto in modo continuativo negli ultimi due anni nel Comune di attuale residenza, al fine di verificare il possesso del requisito in argomento, è necessario contattare il Comune di provenienza e ogni altro diverso Comune presso il quale l'interessato abbia risieduto negli ultimi due anni.
Nelle more dell'attivazione della specifica funzionalità sulla piattaforma GePI, chiarisce la nota, i Comuni sono invitati a procedere con verifiche fuori sistema, nelle modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni tra uffici anagrafici. Il raggiungimento dei requisiti sarà attestato dal Comune di attuale residenza del beneficiario.


Il Ministero rammenta che la residenza in Italia, in modo continuativo, deve essere riferita agli ultimi due anni, considerati dal momento di presentazione della domanda. Diversamente, la residenza in Italia per almeno dieci anni deve essere verificata andando indietro nel tempo, utilizzando la funzionalità prevista dalla Piattaforme, o, nelle more della sua attivazione, utilizzando le modalità sopra specificate.

Convocazione beneficiari

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Per assicurare la corretta e completa verifica dei requisiti a cura dei responsabili dei controlli anagrafici, ove necessario, si potranno convocare i beneficiari per fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive.

La convocazione potrà avvenire attraverso mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti all'atto della presentazione della domanda.

Si informa, inoltre, che è stata introdotta sulla Piattaforma GePI una nuova funzionalità con la quale i coordinatori dei controlli anagrafici valideranno la segnalazione del mancato possesso dei requisiti di residenza indicato in Piattaforma dal responsabile del servizio anagrafico, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche.

Assenza requisiti e notifiche all'Inps

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L'accertamento del mancato possesso dei requisiti, validato dal coordinatore direttamente sulla Piattaforma GePI, darà luogo a notifiche all'Inps ai fini dell'applicazione della decadenza dal beneficio.

Al riguardo, si ritiene opportuno che, contestualmente alla validazione, venga notificato al beneficiario l'avvenuto accertamento del mancato possesso del requisito e il conseguente invio all'Inps della comunicazione per la definizione del provvedimento di decadenza dal beneficio.

Dichiarazioni mendaci e segnalazioni all'autorità giudiziaria

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Qualora all'esito delle verifiche dei requisiti in oggetto siano individuati casi di dichiarazioni mendaci, i Comuni, preposti ai controlli del requisito in argomento, "(…) trasmettono entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica".


Il Ministero ricorda, infine, che i Comuni dovranno adottare un piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato in sede di domanda Rdc. Resta ferma la possibilità per il comune di procedere alla identificazione del campione utilizzando anche indicatori diversi.

Data: 08/11/2019 16:00:00
Autore: Lucia Izzo