Arriva la riforma della riscossione
di Annamaria Villafrate - La bozza della legge di bilancio 2020 all'esame del Senato prevede, tra le tante novità, la riforma della riscossione per gli Enti locali, ai quali vengono estese molte delle procedure e degli istituti che regolano quella dei tributi erariali. L'obiettivo non è solo quello di rendere più efficiente il sistema, ma dare la possibilità agli enti locali e ai soggetti incaricati della riscossione, di potere accedere a diverse banche dati per avviare procedure finalizzate a contrastare l'evasione fiscale. Al contribuente sono invece destinate le disposizioni sul rateizzo e quella che prevede l'intimazione ad adempiere nell'atto di accertamento per dargli la possibilità di pagare prima che vengano avviate procedure più incisive nei suoi confronti.
- Analisi del rischio e lotta all'evasione
- Obiettivi della nuova riscossione degli Enti locali
- Estensione obbligo di riversamento
- Pagamenti tramite piattaforma
- Accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria
- Accertamento tributario e intimazione ad adempiere
- Procedure di nomina più semplici
- Sollecito di pagamento preventivo per importi fino a 10.000 euro
- Rateizzo per importi che superano 100 euro
Analisi del rischio e lotta all'evasione
L'attuale bozza della legge di Bilancio 2020 all'esame del Senato, all'art. 86 modifica l'Analisi del rischio" prevista dall'art. 11 del decreto legge n. 201/2011 per contrastare il rischio di evasione fiscale attraverso l'emersione della base imponibile. Per perseguire gli obiettivi di rilevante interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, le attività di analisi del rischio, per quanto riguarda le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari di cui all'art 7, comma 6 del DPR n. 606/1973, ovvero quelle che fanno riferimento ai rapporti del contribuente con Poste italiane S.p.a, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio o altro operatore finanziario, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi delle moderne tecnologie e previa pseudonomizzazione dei dati personali, individua criteri di rischio utili per rilevare posizioni da sottoporre a controllo o incentivare l'adempimento spontaneo. Stessi poteri per le medesime finalità, vengono riconosciuti dalla Guardia di Finanza.
Come riportato nella relazione illustrativa, si prevede che attraverso il potenziamento dello strumento dell'analisi di rischio che deriva dall'utilizzo dei dati contenuti nei rapporti finanziari, sarà in grado di incrementare le somme riscosse dell'11%, pari a 460 milioni di euro. La fase a regime si assesterà nel 2022 e rispetto al 2019 dovrebbe portare a un incremento del gettito fiscale di 529 milioni di euro all'anno, in modo graduale visto che, soprattutto nel primo anno, si dovrà dare attuazione a detta riforma, predisponendo le basi dati e modificando le procedure. A questi adempimenti l'Agenzia delle Entrate provvederà attraverso le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Obiettivi della nuova riscossione degli Enti locali
La riforma della riscossione degli Enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni, consorzi tra enti locali) concentrata nell'art. 96 dell'attuale bozza della legge di Bilancio 2020 passa attraverso l'estensione di alcuni istituti già previsti per entrate statali. Come emerge dalla relazione illustrativa, la modifica delle regole sulla riscossione dei tributi è finalizzata e rendere più efficiente la riscossione spontanea e quella coattiva, anche tramite il rafforzamento dell'attività di accertamento e di riscossione. Come per la misura precedente dell'analisi del rischio, alcune di queste modifiche vengono introdotte per garantire una maggior gettito fiscale, che al momento non è però possibile quantificare. Vediamo più in dettaglio le principali novità.
Estensione obbligo di riversamento
Esteso l'obbligo di riversamento diretto dei concessionari, previsto dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, alle modalità di riscossione provenienti da avvisi di accertamento e ingiunzione fiscale. L'istituto, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, prevede il versamento delle entrate comunali, anche di natura non tributaria "direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore", o tramite modello F24 o strumenti di pagamento elettronici.
Pagamenti tramite piattaforma
Per agevolare la riscossione è prevista la possibilità di pagamento tramite la piattaforma contemplata dall'art. 5 del dlgs. n. 82/2005 che l'AgID mette a disposizione tramite il Sistema pubblico di connettività. Tale piattaforma, tramite l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, è in grado di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo decreto, come lo SPID, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di versamento.
Accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria
Il comma 8 dell'art. 96, per facilitare l'attività di riscossione degli enti locali autorizza gli enti locali e i soggetti a cui gli stessi hanno affidato detto servizio, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. Gli enti locali consentono inoltre, sotto la propria responsabilità, agli affidatari della riscossione, di poter utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate. A questi soggetti è infine consentito l'accesso telematico alle banche dati catastale, ipotecaria e al pubblico registro automobilistico.
Accertamento tributario e intimazione ad adempiere
Come risulta dalla lettura della relazione illustrativa sempre il riferimento all'art. 96 "In materia di accertamento esecutivo è previsto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengano gli elementi per assicurare che acquistino efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, con la possibilità di attivare le relative procedure esecutive e cautelari. Pertanto, l'avviso di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere."
L'art. 96 dispone infatti che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato all'incasso delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni relative all'esecuzione delle sanzioni.
Gli atti devono anche riportare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo per intraprendere le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto di questi atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai collegati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Questi atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine proporre ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910. Passati 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'esazione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Procedure di nomina più semplici
Vengono semplificare le procedure che conducono alla nomina dei funzionari responsabili per la riscossione. Il comma 10 dell'art 96 prevede infatti che i funzionari responsabili della riscossione vengano nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di riscossione
tra soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che abbiano superato un esame di idoneità, che presuppone la frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, ferme restando le abilitazioni acquisite in base alle vigenti disposizioni di legge. L'idoneità all'esercizio delle funzioni è mantenuto subordinatamente all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite corsi specifici. Una volta nominati i funzionari possono essere revocati con provvedimento motivato.
Sollecito di pagamento preventivo per importi fino a 10.000 euro
Al fine di recuperare importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento è diventato titolo esecutivo è necessario prima di intraprendere un'azione cautelare o esecutiva inviare al contribuente un sollecito di pagamento, per avvisarlo che l'atto è scaduto e che informarlo che se non provvederà ad estinguere il debito entro 30 giorni, verranno avviate le procedure cautelari ed esecutive necessarie. Per recuperare somme fino 1000 euro invece il termine per provvedere è di 60 giorni.
Rateizzo per importi che superano 100 euro
Il debitore che si trova in una condizione di temporanea e oggettiva difficoltà economica può avanzare richiesta di rateizzo delle somme dovute per importi che superano i 100 euro. Il rateizzo prevede un minimo di 4 rate per importi compresi da 100,01 e 500,00 euro, fino a un massimo di 72 rate per importi che superano i 20.000 euro.
L'ente con delibera può comunque decidere di applicare altre modalità e condizioni per il rateizzo anche se non può prevedere un numero di rate inferiori alle 36 se il debito del contribuente supera i 6.000,01 euro.
Nel caso in cui la situazione economica del debitore dovesse peggiorare può essere concessa una proroga solo per una volta, per un ulteriore periodo (o quello fissato dalla delibera dell'ente) e fino a un massimo di 72 rate mensili.
A garanzia del pagamento l'ente può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo solo se la richiesta di rateizzo non viene accolta o se il soggetto decade dai benefici dallo stesso previsti, nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inadempimento che legittima l'ente a riscuotere il residuo in un'unica soluzione.
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Data: 07/11/2019 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate