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Paga la discoteca se il cliente cade sul pavimento bagnato

Ricorda la Cassazione che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore per tutelare i lavoratori, ma anche i terzi estranei all'attività


di Annamaria Villafrate - Un avventore cade sul pavimento bagnato della discoteca? Allora spetta al proprietario pagare per le lesioni riportate dal povero malcapitato. A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 44142/2019 (sotto allegata) che respinge il ricorso della titolare della discoteca, ritenendo che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, la normativa antinfortunistica si applichi anche per tutelare i terzi, non lavoratori.

La vicenda processuale

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Il Tribunale condanna l'imputata alla pena condizionalmente sospesa di 550 euro di multa per il reato di cui all'art. 590, comma secondo, c.p. e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, avendo omesso di far eseguire dal personale addetto, la pulizia e la successiva asciugatura della pavimentazione bagnata del locale. Omissione che ha cagionato a un cliente una "frattura trachite omerale sx; contusione ginocchio sx; frattura ossa proprie del naso" riportate a seguito di una caduta e guarite in 112 giorni.

Il Tribunale ha rilevato che la vittima, la notte del 5 dicembre 2012 si era recato presso la discoteca teatro dei fatti, per partecipare ad una festa. All'improvviso i suoi piedi perdevano aderenza col terreno, perché il pavimento si presentava scivoloso a causa del liquido trasportato all'interno del locale dagli avventori bagnati di pioggia e a causa della caduta di liquidi alcolici contenuti all'interno di bicchieri e bottiglie lasciati incustoditi.

Il Tribunale ha ritenuto che se si fosse provveduto ad asciugare adeguatamente il pavimento del locale, l'infortunio non si sarebbe verificato. Responsabilità imputabile, a titolo di colpa specifica ex art. 43 c.p al legale rappresentante della società che gestiva la discoteca. "La vicenda doveva essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 590, comma secondo, cod. pen. e non in quella aggravata ai sensi del comma terzo della medesima disposizione, non essendo l'infortunato legato da rapporto lavorativo con l'imputata."

La Corte d'appello in riforma di detta sentenza condanna la compagnia assicurativa responsabile civile in solido con l'imputata, a risarcire la parte civile. L'imputata avrebbe dovuto infatti mantenere pulito e asciutto il pavimento, per evitare cadute da parte dei frequentatori del locale.

Il ricorso in Cassazione

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L'imputata ricorre in Cassazione impugnando la sentenza di secondo grado precisando nel primo motivo come la vittima della caduta non fosse un dipendente della società che gestiva il locale in cui si è verificato l'infortunio, ma solo un avventore. L'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose quindi deve ricollegarsi all'art. 590, co. 2 c.p e non al mancato rispetto della normativa antinfortunistica.

Il cliente della discoteca cade sul pavimento bagnato? Paga il titolare

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 44142/2019 rigetta il ricorso dell'imputata perché inammissibile.

La Corte chiarisce infatti, riportandosi a giurisprudenza ormai consolidata che "in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi."

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto violata la regola cautelare sancita dall'art. 64, comma 1, lett. a), punto 1.3.1.3. dell'allegato IV del D.lgs. n. 81 del 2008, che prevede l'obbligo di mantenere pulita la superficie del locale, per salvaguardare l'incolumità di dipendenti e di terzi estranei. E' quindi irrilevante che il soggetto leso sia un avventore del locale e non un dipendente.

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Data: 09/11/2019 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate