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Lotteria scontrini: vincita esentasse

Il decreto fiscale esclude ogni forma di imposizione per le vincite ricevute con la lotteria degli scontrini e stabilisce dei premi aggiuntivi per chi paga con mezzi tracciabili


di Gabriella Lax – Il decreto fiscale esclude ogni forma di imposizione per le vincite ricevute con la lotteria degli scontrini e stabilisce, inoltre, dei premi aggiuntivi per chi paga con mezzi tracciabili. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella rivista online Fiscooggi.it.

Niente tasse sulle vincite alla lotteria degli scontrini

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È l'articolo 19 del decreto 124 del 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" a stabilire l'esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless.

La ratio della noma è «incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori», per questo motivo «sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico».

Sanzioni per chi non accetta il "codice lotteria"

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Per l'esercente non accetta il "codice lotteria" del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, l'articolo 20 prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Non si applica l'istituto del cumulo giuridico. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di acquisizione, non si applica la misura sanzionatoria agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite registratori già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali.

Premi extra per gli esercenti

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L'articolo 22 istituisce un "bonus" per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Gli esercenti attività di impresa arte o professioni, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, possono fruire di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Leggi anche Lotteria scontrini: ecco le regole

Data: 12/11/2019 10:00:00
Autore: Gabriella Lax