Agenzia Entrate Riscossione: nulle le pretese per incompetenza territoriale
Dott.ssa Floriana Baldino - Una questione preliminare, e sicuramente di rilevante importanza sulla materia degli atti impositivi in materia fiscale, è la competenza territoriale degli uffici distrettuali dell'Agenzia delle Entrate che svolgono la loro attività istruttoria.
- La competenza territoriale nella riscossione
- Incompetenza territoriale: le sentenze della Cassazione
- Nullità delle cartelle emesse dall'ente territorialmente incompetente
La competenza territoriale nella riscossione
In particolare il d.lgs. 46/99 nell'art. 10, c. 1, regola in maniera dettagliata la "consegna del ruolo al concessionario".
Anche per la riscossione esattoriale, in sostanza, bisogna rispettare le rigide regole della competenza territoriale.
Questo principio è stato ben specificato in numerose sentenze, finanche di Cassazione, che di fatto annullano gli atti impositivi dell'Agenzia di riscossione, ex Equitalia, per incompetenza territoriale.
È il domicilio fiscale del contribuente che attribuisce la competenza territoriale al concessionario, e la violazione di questa regola comporta la illegittimità consequenziale del provvedimento emesso dal riscossore.
La concessionaria di una Provincia non può operare mai al di fuori dalla sua competenza, altrimenti incorre anche nella violazione dell'art. 46 del DPR n. 602/1973.
Incompetenza territoriale: le sentenze della Cassazione
Vediamo nel dettaglio alcune sentenze della Cassazione e le massime in esse contenute:
Cassazione n. 10701/2018
Nell'ordinanza si legge: "Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere".In sostanza, la Cassazione ribadisce che il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.
Cassazione n. 8049/2017
Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013).
Cassazione n. 1071/2018
L'articolo 46 del Dpr 602/1973 stabilisce che il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, e che il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.
Nullità delle cartelle emesse dall'ente territorialmente incompetente
Nella recente sentenza n. 498/2019 (sotto allegata), il tribunale di Alessandria richiama in sè tutte le massime delle diverse e numerose sentenze della Cassazione che hanno chiarito che è nullo l'atto adottato da ufficio dell'agente per la riscossione non competente territorialmente. Per il giudice piemontese, "la questione dell'incompetenza territoriale dell'ufficio provinciale - è - assorbente rispetto ad ogni altra" per cui, accertata l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate riscossione della provincia di Alessandria con riferimento ai ruoli indicati nella cartella di pagamento, ne dichiara la nullità.
Autore: Floriana Baldino