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L'avvocato può fare l'amministratore di condominio

Il CNF conferma la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di amministratore di condominio a meno che il legale non abbia posizioni di responsabilità in società


di Annamaria Villafrate - L'attività di avvocato è compatibile con quella di amministratore di condominio a condizione che il legale non assuma una posizione di responsabilità all'interno di una società di persone o di capitali. Al di fuori di questo limite, anche dalla legge n. 4/2013 che disciplina le professioni non regolamentate, non ci sono ostacoli allo svolgimento contestuale della professione forense e di amministrazione condominiale. Questo quanto emerge dal parere del Consiglio nazionale Forense n. 36/2019 (sotto allegato).

L'avvocato può fare l'amministratore condominiale?

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Il Coa di Arezzo si rivolge al Consiglio nazionale Forense per avere un chiarimento sulla compatibilità tra esercizio della professione forense e carica di amministratore di condominio. Nel formulare il suo quesito il COA richiama il parere del CNF n. 23/2013 che, pronunciandosi sulla stessa questione, aveva concluso per compatibilità tra le due attività.

Il dubbio del COA di Arezzo però permane soprattutto alla luce della legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate.

Per il Cnf, l'avvocato può fare anche l'amministratore di condominio

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Il Consiglio nazionale Forense, risponde al quesito del COA toscano con il parere n. 36/2017, chiarendo che, se l'avvocato è iscritto a una delle associazioni professionali contemplate dalla legge n. 4/2013 che disciplina le professioni non regolamentate, può contestualmente svolgere l'attività forense. L'eventuale iscrizione rientra infatti nella libertà dell'avvocato di associarsi.

In ogni caso, anche qualora non fosse iscritto ad alcuna associazione, potrebbe comunque svolgere l'attività di amministratore di condominio. La costituzione dell'associazione infatti non è obbligatoria, inoltre non esiste un vincolo di rappresentanza esclusiva. Come recita l'art 2 della legge n. 4/2013 infatti "Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1 comma 2 (ossia quelle non organizzate in ordini o collegi), possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza."

Basta leggere inoltre il comma 6 dell'art 2 della legge n. 4/2013 per rendersi conto della compatibilità tra attività di amministratore e avvocato. Esso dispone infatti che: "Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale."

Per cui se un avvocato esercita la professione ed è regolarmente iscritto all'albo, può anche svolgere l'attività di amministratore condominiale.

Incompatibilità solo se l'avvocato è a capo di una società

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Dal parere del CNF emerge chiaramente la compatibilità tra esercizio della professione forense e amministratore di condominio. C'è però un'ipotesi in cui tali attività risultano tra loro incompatibili, ovvero quando lo svolgimento dell'attività di amministratore comporta l'assunzione, da parte dell'avvocato, di una particolare posizione e responsabilità all'interno di una società che si occupa appunto di gestione condominiale.

A sancire tale incompatibilità è l'art. 18, lett. c) della legge n. 247/2012 il quale dispone proprio che la professione di avvocato è incompatibile con: "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità' di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico."

Data: 15/11/2019 20:00:00
Autore: Annamaria Villafrate