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Responsabilità medica: le assicurazioni sono litisconsorti processuali

Per il Tribunale di Benevento, nonostante la mancanza dei decreti attuativi della legge Gelli, le compagnie assicurative devono partecipare sia all'a.t.p. conciliativo che al giudizio di merito


Avv. Giovanni Minauro – L'art. 8, comma 4, l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede come obbligatoria la partecipazione all'a.t.p. conciliativo per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione.

La partecipazione all'a.t.p. conciliativo secondo la legge Gelli

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A mente dell'art. 12, comma 6, stessa legge, le disposizioni in materia di azione diretta del danneggiato nei confronti delle compagnie di assicurazioni risultano però applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreti attuativi di cui al comma 6 dell'articolo 10 con i quali sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Detti decreti, ad oggi, non sono ancora stati emanati. Si è così determinata una situazione di stallo normativo che, allo stato, stando alla lettera della legge, consente di promuovere nei confronti delle compagnie assicurative unicamente l'a.t.p. conciliativo, e non anche il successivo eventuale giudizio di merito ex art. 702 bis c.p.c.
In attesa che il Governo si decida a fare la sua parte, la giurisprudenza, sta intanto svolgendo un'importante funzione di "supplenza regolamentare", offrendo soluzioni interpretative volte ad attuare, anche nell'immediato, nonostante l'attuale situazione di impasse, la ratio sottesa alla c.d. legge Gelli-Bianco, quella cioè di garantire, sia nella fase dell'at.p. conciliativo che in quella eventuale di merito, la necessaria partecipazione al giudizio della tasca solvibile delle imprese assicurative dello strutture sanitarie e/o dei singoli medici, al fine ultimo di rendere concretamente possibile la conciliazione tra le parti e, nel contempo, di evitare l'inutile moltiplicarsi dei giudizi nel caso in cui le parti non riescano a conciliarsi.
Nell'ambito di tale funzione si inserisce una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento (Trib. Benevento, 1 novembre 2019, Est. Dr. Gerardo Giuliano sotto allegata).

La vicenda

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Nel caso di responsabilità sanitaria portato all'esame del Tribunale di Benevento, l'a.t.p. conciliativo ex art. 8 cit. l. n. 24/2017 veniva ritenuto ammissibile e si svolgeva anche nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria (v. Responsabilità medica: le assicurazioni hanno l'obbligo di partecipare all'Atp).
Il successivo giudizio di merito veniva iniziato dai danneggiati, con procedimento ex art. 702 bis c.p.c., nei soli confronti della struttura sanitaria, non potendo gli stessi, stante la mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10 comma 6 cit. l., esercitare alcuna azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione. La convenuta struttura sanitaria, nel costituirsi in giudizio, stranamente non formulava istanza di chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni. In prima udienza, i danneggiati chiedevano, pertanto, che della stessa fosse disposta la chiamata in causa iussu iudicis, attesa l'evidente opportunità e/o necessità della sua partecipazione al giudizio.

Giudizio di merito ex art. 702 bis c.p.c.: partecipazione obbligatoria delle assicurazioni

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Nell'ordinanza in esame, il Tribunale di Benevento, nel pronunciarsi sull'istanza formulata dalla parte danneggiata, ha così affermato che, a seguito di infruttuoso a.t.p. conciliativo svoltosi tra tutte le parti interessate (danneggiato, struttura sanitaria e compagnia di assicurazioni), il successivo giudizio di merito iniziato soltanto nei confronti della struttura sanitaria debba necessariamente svolgersi anche nei confronti della compagnia di assicurazioni della medesima, nonostante il danneggiato non possa ancora esperire nei confronti di quest'ultima alcuna azione diretta a causa della mancata emanazione degli anzidetti decreti ministeriali.
In tale condivisile pronuncia, il Giudice estensore, con logica ed esaustiva motivazione, ha inappuntabilmente rilevato che tanto si desume da un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni processuali dettate dalla legge n. 24/2017, con la conseguenza che, nel caso in cui la convenuta struttura sanitaria, nel costituirsi in giudizio, non abbia chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, della stessa va disposta la chiamata in causa iussu iudicis.
Per il propedeutico procedimento per a.t.p. conciliativo – osserva il Magistrato sannita – l'art. 8, comma 4, cit. l., già contempla, infatti, una chiara ipotesi di litisconsorzio necessario, non subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui al successivo art. 10 (comma 6), tra il danneggiato, la struttura ospedaliera (e/o il sanitario) nonché la compagnia di assicurazione, prevedendo come obbligatoria la partecipazione di tutte le parti (ivi comprese le imprese di assicurazione) allo stesso procedimento, non soltanto al fine di attuare la ratio conciliativa sottesa all'intero impianto della nuova legge, ma anche per perseguire "l'ulteriore finalità, di rango costituzionale, costituita dall'economia dei mezzi processuali: la partecipazione necessaria dell'assicurazione alla a.t.p. rende opponibile la relativa perizia a tale ultima parte, evitando, dunque, che si renda necessario lo svolgimento di un'ulteriore consulenza nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di merito a tal fine (ai fini, cioè, di detta opponibilità, cfr., in senso conforme, Trib. di Benevento, ordinanza 24 ottobre 2018; Trib. Venezia, sez. II 18.1.2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31.1.2018)". Concluso il procedimento per a.t..p., il danneggiato, ad oggi, non potrebbe tuttavia instaurare il successivo giudizio di merito anche nei confronti della compagnia assicurativa, stante la chiara lettera dell'art. 12, co. 6 della L. n. 24/2017, che subordina la possibilità dell'azione diretta nei confronti della stessa all'emanazione dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10 (comma 6).
Il paradosso, logico ancor prima che giuridico, determinato dall'attuale situazione normativa è di tutta evidenza: ad oggi, – si legge nell'ordinanza in esame – "l'accertamento tecnico preventivo può essere sin da subito promosso verso l'assicuratore, mentre nel giudizio di merito, non essendo (ancora) possibile l'azione diretta, l'attore dovrebbe attendere che la struttura ospedaliera convenuta chieda la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni". Ne consegue che in tale ultima circostanza (ove, cioè, il procedimento per a.t.p. si sia svolta anche nei confronti dell'assicuratore), si deve ritenere sussistente un litisconsorzio processuale tra danneggiato ed assicuratore, in quanto funzionale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, oltretutto perché tanto eviterebbe, peraltro, il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati.
In conclusione, – afferma il Giudice estensore – nel caso in cui la convenuta struttura sanitaria, costituendosi nel giudizio di merito iniziato a seguito di a.t.p. conciliativo infruttuoso, non abbia chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima per ordine del giudice appare coerente e conforme sia con l'impianto e la ratio sottesa alla l. n. 24/2017, sia con il principio di economia processuale.
Data: 18/11/2019 10:00:00
Autore: Giovanni Minauro