Affidamento del minore: il ruolo dei nonni
Per la Cassazione, nel valutare l'adeguatezza del familiare quale affidatario in via temporanea del minore, il giudice deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari, quali i nonni
di Lucia Izzo - Nello svolgimento del giudizio sull'adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea del minore, il giudice di merito deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari, ad esempio i nonni. In particolare, deve soffermarsi sul loro contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 28257/2019 (sotto allegata) pronunciandosi su una vicenda di affidamento di tre minori in un ambiente protetto etero familiare, stante la ritenuta adeguatezza delle competenze dei genitori e nonni paterni.
- Il caso
- L'affido temporaneo etero familiare
- L'affidamento ai membri della famiglia allargata
- Affidamento minori: va valorizzato il ruolo dei nonni
Il caso
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In particolare, l'allontanamento dei ragazzini era stato disposto a causa delle violenze subite dai genitori. Nemmeno i nonni erano ritenuti adeguati a prendersi cura dei piccoli stante l'età avanzata, l'atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi educativi violenti rispetto a uno dei nipoti e l'atteggiamento fortemente critico della nonna con la madre dei minori.
In Cassazione, i nonni contestano questi elementi e ritengono che il giudice a quo non abbia effettuato un'accurata valutazione sulla loro idoneità nel rendersi affidatari dei minori, nonostante costoro fossero già stati designati in precedenza quali affidatari dal indaco del Comune.
In particolare, rammentano come i nonni facciano parte del cerchio parentale più ristretto e deputato, come tale, allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale.
L'affido temporaneo etero familiare
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L'affido temporaneo etero-familiare, rammentano i giudici, rappresenta una misura offerta al bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L'affido temporaneo etero-familiare è dunque un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale e a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale,.
L'affidamento ai membri della famiglia allargata
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Dunque, ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovverosia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata", nell'esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all'allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Dunque, ove l'affido etero-familiare abbia un'apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza, emerge l'esigenza di non allentare il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione.
Si tratta di una conclusione strumentale alla tutela del diritto, finale e personalissimo, del minore a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico
Affidamento minori: va valorizzato il ruolo dei nonni
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Pertanto, conclude la Corte, il giudizio e l'eventuale istruttoria che il giudice di merito è tenuto a svolgere in ordine all'adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti interfamiliari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori.
Il decreto impugnato non ha fatto applicazione di tale principio, in quanto, nel negare l'affido temporaneo ai nonni dei minori, ha valorizzato evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere e a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
Autore: Lucia Izzo