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Lotteria degli scontrini: la guida

La lotteria degli scontrini è un nuovo strumento ideato dallo Stato per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale partita il 1° febbraio 2021


Lotteria degli scontrini: quando inizia

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La lotteria degli scontrini è stata istituita dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, commi da 540 a 544): nel dettaglio, il provvedimento ha previsto la possibilità, per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Nelle previsioni originarie, la novità sarebbe dovuta partire dal 1° gennaio 2020, ma la sua entrata in vigore è stata posticipata dapprima a luglio 2020 e poi al 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza da Coronavirus. La data di avvio della lotteria degli scontrini è stata fissata al 1° febbraio 2021

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

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La lotteria si applica a tutti gli acquisti effettuati dai cittadini presso gli operatori IVA che sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, cioè tutti gli esercizi commerciali che, in luogo della fattura, emettono il documento commerciale (in luogo del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta).

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto (prima dell'emissione dello scontrino), mostrino o comunichino il proprio codice lotteria all'esercente affinché lo stesso venga abbinato all'operazione.

La partecipazione, che è facoltativa, è consentita ai cittadini maggiorenni e residenti in Italia e vale per acquisti (cessione di bene e/o prestazione di servizio) il cui importo sia superiore a un euro e che vengano pagati interamente in modalità elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connessea circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata). Non sono considerati pagamenti elettronici i pagamenti con Ticket Restaurant o altri buoni.

Una volta chiusa l’operazione ed emesso il documento commerciale, l’esercente non dovrà fare altro perché sarà il registratore a trasmettere in automatico i dati delle singole operazioni registrate al Sistema Lotteria gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’Agenzia delle entrate.

Tutte le informazioni per partecipare alla Lotteria degli Scontrini sono presenti sul sito istituzionale www.lotteriadegliscontrini.gov.it tramite il quale è anche possibile generare il proprio codice lotteria. Sul Portale Lotteria è disponibile e attiva anche un'area riservata alla quale si potrà accedere utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel.

Il codice lotteria

Per partecipare alla lotteria sarà necessario, in primi, munirsi del c.d. "codice lotteria". Si tratta di un codice alfanumerico di 8 caratteri che andrà generato preventivamente sul Portale della lotteria, precisamente a questo link alla pagina "Partecipa ora" presente sul sito istituzionale dedicato alla Lotteria degli scontrini.

Il codice lotteria si dovrà stampare e memorizzare sul proprio dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) in modo da averlo sempre a disposizione e mostralo al negoziante al momento dell'acquisto. Non sarà dunque necessaria alcuna preventiva registrazione.

Il codice lotteria, dunque, è univocamente abbinato al codice fiscale e ciò serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire all'acquirente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa. In caso si dimentichi o si perda il codice lotteria, lo stesso potrà essere facilmente visualizzato nella propria area riservata o, in alternativa, sarà possibile ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione "Partecipa ora" del sito. Se poi si dovesse ricordare o ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, sarà comunque possibile utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Biglietti virtuali: quanti e per quali acquisti saranno riconosciuti?

All'utilizzatore spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini potranno quindi fare ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non partecipano alla lotteria degli scontrini gli acquisti di importo inferiore a un euro, gli acquisti effettuati online e
gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Ancora, nella fase di avvia della lotteria non consentono di partecipare neppure gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche, quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).
Non sarà necessario conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria e per riscuoterne i premi in quanto ai vincitori arriverà una formale notizia della vincita. Gli scontrini andranno conservati solo se come prova del pagamento, come garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce. Inoltre, accedendo all'area riservata del Portale Lotteria sarà possibile comunque controllare l'elenco degli scontrini che partecipano alla lotteria.

Estrazioni e premi

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Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi. I l biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la
vincita per l’esercente.
A regime saranno effettuate:
- estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;
- estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;
- un'estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

Quando vengono effettuate le estrazioni

Giovedì 11 marzo prendono il via le estrazioni mensili che premieranno gli acquisti senza contanti di febbraio. A giugno si terranno, invece, le prime estrazioni settimanali del 2021, mentre bisognerà aspettare inizio del 2022 per la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.
Nel dettaglio, estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
Le prime estrazioni settimanali di quest'anno saranno effettuate giovedì 10 giugno 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. A partire da quella data, inoltre, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.
Sarà poi individuata da un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la data dell’estrazione annuale.

Come riscuotere i premi

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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà le vincite tramite PEC oppure tramite raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Nel dettaglio, agli acquirenti le comunicazioni di vincita saranno inoltrate tramite PEC (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”) ovvero tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria (se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione).

Agli esercenti, invece, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, la comunicazione di vincita sarà inoltrata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) oppure tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

I premi non saranno più reclamabili trascorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.

Memorizzazione e trasmissione dei dati

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Con il provvedimento prot. n. 739122/2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori telematici siano in grado di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria, a seguito della esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all'esercente.
In particolare, dovrà essere consentito, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione del un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.
All'Agenzia delle Entrate, gli esercenti dovranno trasmettere una serie di dati, oltre a quelli identificativi del RT, ovvero:

  • denominazione del cedente/prestatore;
  • identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
  • identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
  • data e ora del documento;
  • importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
  • codice lotteria del cliente.

Sanzioni per chi rifiuta il codice lotteria

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In un primo momento erano state introdotte sanzioni amministrative (da 100 a 500 euro) nei confronti degli esercenti che avessero rifiutato il codice lotteria del contribuente. Tali sanzioni sono state poi messe da parte e, quindi, per gli esercenti la lotteria degli scontrini non è obbligatoria e il rifiuto di acquisire il codice non fa scattare sanzioni.
In luogo delle sanzioni è stata però prevista la possibilità di segnalazione. Nel dettaglio, qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalarlo nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal decreto legge n. 201 del 2011.
Data: 13/02/2021 10:00:00
Autore: Lucia Izzo